LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 7
Adeguamento dei requisiti minimi
1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei
regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e
di sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in
esercizio e quelle private gia' autorizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi
previsti dal DPR 14 gennaio 1997, entro i seguenti termini, a
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:
a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e
specifici;
b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni
tecnologiche;
c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed
impiantistici.
2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli
eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente
legge.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali
rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al
Comune competente apposita autocertificazione che documenti la
situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti
minimi, nonche' il programma degli adeguamenti necessari. Il Comune,
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneita'
del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi
specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo
indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone
comunicazione ai soggetti interessati.
4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il Comune attiva, a partire
dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini
prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a
conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione.
5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma
3, nei confronti delle strutture sanitarie private, gia' autorizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di
funzionamento.
TITOLO II
ACCREDITAMENTO
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il DPR 14 gennaio 1997 e' citato alla nota 1) all'art. 1.