REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 7                                                                
Adeguamento dei requisiti minimi                                                
1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei           
regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e             
di sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in                    
esercizio e quelle private gia' autorizzate alla data di entrata in             
vigore della presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi               
previsti dal DPR 14 gennaio 1997, entro i seguenti termini, a                   
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:               
a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e             
specifici;                                                                      
b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni             
tecnologiche;                                                                   
c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed                        
impiantistici.                                                                  
2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli             
eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente            
legge.                                                                          
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,                
ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali                        
rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al              
Comune competente apposita autocertificazione che documenti la                  
situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti                 
minimi, nonche' il programma degli adeguamenti necessari. Il Comune,            
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneita'             
del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi                
specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo           
indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone               
comunicazione ai soggetti interessati.                                          
4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il Comune attiva, a partire            
dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini                    
prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a                   
conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione.                 
5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma           
3, nei confronti delle strutture sanitarie private, gia' autorizzate            
alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad                
applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di               
funzionamento.                                                                  
TITOLO II                                                                       
ACCREDITAMENTO                                                                  
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DPR 14 gennaio 1997 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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