LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 6
Anagrafe
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai
provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente
legge e li comunicano tempestivamente alle Aziende Unita' sanitarie
locali.
2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione
istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate,
costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda Unita'
sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari
all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonche' quelli
relativi ai provvedimenti che la riguardano.
3. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti
nonche' le modalita' di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento
con le Aziende Unita' sanitarie locali.
4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite
d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in
esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A
tale fine i legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla
Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio le
informazioni necessarie, secondo un apposito modulo definito dalla
Regione.
5. La Regione e le Aziende Unita' sanitarie locali sono autorizzate,
ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche
ed integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici
dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione,
anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 5
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.