REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 6                                                                
Anagrafe                                                                        
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai           
provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente               
legge e li comunicano tempestivamente alle Aziende Unita' sanitarie             
locali.                                                                         
2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione               
istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate,                    
costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda Unita'             
sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari                    
all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonche' quelli            
relativi ai provvedimenti che la riguardano.                                    
3. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti             
nonche' le modalita' di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento           
con le Aziende Unita' sanitarie locali.                                         
4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite                    
d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in              
esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A              
tale fine i legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla              
Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio le                    
informazioni necessarie, secondo un apposito modulo definito dalla              
Regione.                                                                        
5. La Regione e le Aziende Unita' sanitarie locali sono autorizzate,            
ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche            
ed integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici           
dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione,              
anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.                        
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 5                                                                         
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e di            
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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