REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 5                                                                
Verifiche e controlli                                                           
1. La permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate           
e' verificata di norma ogni quattro anni mediante autocertificazione            
sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al            
Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autocertificazione deve            
essere conforme al modello prestabilito dalla Giunta regionale con              
propria deliberazione. Il Comune puo' comunque procedere anche alla             
verifica ispettiva con le stesse modalita' previste all'art. 4.                 
2. La Regione puo' disporre controlli e verifiche sulle strutture               
autorizzate, dandone comunicazione al Comune, avvalendosi dei                   
Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, i quali                
effettuano le necessarie ispezioni con le modalita' previste all'art.           
4.                                                                              
3. L'esito delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente               
comunicato alla struttura interessata ed anche al Comune nel caso di            
verifiche disposte dalla Regione.                                               
4. Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga                
accertata l'assenza di uno o piu' requisiti minimi, il Comune diffida           
il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al            
necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di                  
diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con                
apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro            
il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi                 
carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti                   
comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell'attivita'.            
L'attivita' comunque sospesa puo' essere nuovamente esercitata                  
soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del                  
possesso dei requisiti minimi con le modalita' previste dall'art. 4.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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