LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 5
Verifiche e controlli
1. La permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate
e' verificata di norma ogni quattro anni mediante autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al
Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autocertificazione deve
essere conforme al modello prestabilito dalla Giunta regionale con
propria deliberazione. Il Comune puo' comunque procedere anche alla
verifica ispettiva con le stesse modalita' previste all'art. 4.
2. La Regione puo' disporre controlli e verifiche sulle strutture
autorizzate, dandone comunicazione al Comune, avvalendosi dei
Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, i quali
effettuano le necessarie ispezioni con le modalita' previste all'art.
4.
3. L'esito delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente
comunicato alla struttura interessata ed anche al Comune nel caso di
verifiche disposte dalla Regione.
4. Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga
accertata l'assenza di uno o piu' requisiti minimi, il Comune diffida
il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al
necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di
diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con
apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro
il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi
carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti
comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell'attivita'.
L'attivita' comunque sospesa puo' essere nuovamente esercitata
soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del
possesso dei requisiti minimi con le modalita' previste dall'art. 4.