REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 4                                                                
Accertamento dei requisiti                                                      
e rilascio dell'autorizzazione                                                  
1. Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dal              
DPR 14 gennaio 1997, ovvero stabiliti dalla Giunta regionale, si                
avvale dei servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale nel cui                 
territorio e' ubicata la struttura alla quale si riferisce la                   
domanda.                                                                        
2. L'accertamento e' effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento                
della domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unita'              
sanitaria locale competente, per il tramite di una apposita                     
Commissione di esperti anche esterni, nominata dal Direttore                    
generale, composta in base ai criteri stabiliti dalla Giunta                    
regionale e presieduta dal responsabile del Dipartimento.                       
3. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in           
volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo              
correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della                 
struttura o dell'attivita' per la quale e' stata richiesta                      
l'autorizzazione. Il gruppo ispettivo puo' essere integrato da uno o            
piu' esperti, esterni alla Commissione, nei processi produttivi                 
specifici della struttura sanitaria oggetto di accertamento.                    
4. In base ai risultati dell'ispezione la Commissione formula il                
proprio parere, che viene trasmesso al Comune competente dal                    
responsabile del Dipartimento di prevenzione. Il Comune, preso atto             
del parere della Commissione, entro i successivi 30 giorni, rilascia            
l'autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale                
insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni             
ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine           
il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente             
al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di               
diniego dell'autorizzazione e' definitivo.                                      
5. L'autorizzazione deve indicare la tipologia e l'ubicazione della             
struttura cui si riferisce, nonche', nel caso di struttura privata la           
sua denominazione ed il nominativo del titolare.                                
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DPR 14 gennaio 1997 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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