LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 3
Attribuzione delle funzioni amministrative
in materia di autorizzazione
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' sanitarie sono attribuite ai Comuni.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al
funzionamento e la vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche
avvalendosi dei servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale, secondo
le modalita' e i termini stabiliti con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all'art. 1, comma 3. La Giunta regionale disciplina
altresi' le modalita' per la raccolta e l'aggiornamento dei dati
sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui alla
presente legge.
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare
o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie
previste al comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997, ovvero
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ovvero esercitare
le attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1,
deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata.
Il modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 3
Il testo del comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997, citato alla
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4 - Classificazione delle strutture
1. Le Regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia
delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo e/o diurno.
omissis".