REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 3                                                                
Attribuzione delle funzioni amministrative                                      
in materia di autorizzazione                                                    
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione                      
all'esercizio delle attivita' sanitarie sono attribuite ai Comuni.              
2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al                   
funzionamento e la vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e                  
socio-assistenziali sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche           
avvalendosi dei servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale, secondo           
le modalita' e i termini stabiliti con la deliberazione della Giunta            
regionale di cui all'art. 1, comma 3. La Giunta regionale disciplina            
altresi' le modalita' per la raccolta e l'aggiornamento dei dati                
sulle strutture socio-sanitarie  e socio-assistenziali di cui alla              
presente legge.                                                                 
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare           
o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie             
previste al comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997, ovvero                 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali,  ovvero esercitare             
le attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1,             
deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata.            
Il modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione              
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in                 
vigore della presente legge.                                                    
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997, citato alla           
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 4 - Classificazione delle strutture                                       
1. Le Regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia             
delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:                     
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero                      
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;                          
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in             
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di                     
diagnostica strumentale e di laboratorio;                                       
c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo            
continuativo e/o diurno.                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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