LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 2
Accreditamento
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. L'accreditamento e' titolo necessario per l'instaurazione dei
rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al
comma 7 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997.
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati
sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano
distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza
multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni
rappresentative dei soggetti erogatori.
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono
stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende Unita'
sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla
Giunta regionale.
5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale
detta norme in materia di accreditamento delle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze
sanitarie assistenziali.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il
seguente:
"Art. 8 - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali
omissis
5. L'Unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione
delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere
contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei
propri presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di cui
all'art. 4 delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli
ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti
l'Unita' sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla
corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della
prestazione resa, con l'eccezione dei medici di Medicina generale e
dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facolta' di libera
scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da
parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al
presente comma e' subordinata all'apposita prescrizione, proposta o
richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale
dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle
previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le
specificita' degli organismi di volontariato e di privato sociale non
a scopo di lucro.
omissis
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge
30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i
principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994, le Regioni e le
Unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i
provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti
previsti dal presente decreto fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della
qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I
rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi
convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
omissis".
2) Il testo del comma 7 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997 citato
alla nota 1 all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 2 - Definizione dei requisiti
omissis
7. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere
la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito
del livello di spesa annualmente definito.
omissis".