REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 2                                                                
Accreditamento                                                                  
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso                       
dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare                     
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale            
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le                    
modalita' stabilite dalla presente legge.                                       
2. L'accreditamento e' titolo necessario per l'instaurazione dei                
rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992,           
n. 502 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al           
comma 7 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997.                                    
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati                         
sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la           
competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano                    
distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza                
multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni           
rappresentative dei soggetti erogatori.                                         
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono                   
stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende Unita'                  
sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla                 
Giunta regionale.                                                               
5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale               
detta norme in materia di accreditamento delle strutture                        
socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze                
sanitarie assistenziali.                                                        
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n.           
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a               
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni            
assistenziali                                                                   
omissis                                                                         
5. L'Unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione                
delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative,            
di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere                      
contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della               
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei            
propri presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di cui           
all'art. 4 delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli              
ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti           
l'Unita' sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla           
corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della                
prestazione resa, con l'eccezione dei medici di Medicina generale e             
dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facolta' di libera             
scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da                
parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al                  
presente comma e' subordinata all'apposita prescrizione, proposta o             
richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale              
dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle                   
previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le                     
specificita' degli organismi di volontariato e di privato sociale non           
a scopo di lucro.                                                               
omissis                                                                         
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge             
30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i           
principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994, le Regioni e le            
Unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i             
provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti                 
previsti dal presente decreto fondati sul criterio                              
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a           
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della           
qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I                  
rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi                      
convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di                
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in            
vigore del presente decreto.                                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 7 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997 citato              
alla nota 1 all'art. 1, e' il seguente:                                         
"Art. 2 - Definizione dei requisiti                                             
omissis                                                                         
7. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le           
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere             
la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli                   
appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del DLgs 30 dicembre           
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito           
del livello di spesa annualmente definito.                                      
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina