LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Art. 1
Autorizzazione
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente
legge. E' subordinato altresi' al rilascio di specifica
autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e
semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attivita'
socio-sanitaria e socio-assistenziale.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale puo'
stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal
DPR 14 gennaio 1997, nonche' requisiti minimi per l'esercizio di
attivita' sanitarie non contemplate dal DPR.
3. La Giunta regionale con propria direttiva, sentita la Commissione
consiliare Sicurezza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e
specifici per l'esercizio di attivita' socio-sanitarie e
socio-assistenziali. La Giunta regionale disciplina altresi' nei
termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure
concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie
con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del DPR 14 gennaio
1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di
strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che non comportino interventi di carattere
strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani
attuativi locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione
non si applica alle strutture gia' autorizzate, relativamente alle
trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data
dell'entrata in vigore della presente legge, che non comportino
aumento di ricettivita' o modifiche delle attivita' autorizzate. In
caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private
gia' autorizzate, l'adeguamento e' limitato alle sole porzioni
oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo
dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi
dell'art. 7.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il DPR 14 gennaio 1997 concerne Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private.
Comma 2
2) Il DPR 14 gennaio 1997 e' citato alla nota 1) al presente
articolo.
Comma 4
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3 del DPR 14 gennaio 1997, citato
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 - Modalita' di applicazione
omissis
2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata
applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di
ampliamento o trasformazione di strutture gia' esistenti. Per
ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o
l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle
precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica
delle funzioni sanitarie gia' autorizzate o il cambio d'uso, con o
senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare
nuove funzioni sanitarie.
omissis".