REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
TITOLO I                                                                        
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                                 
          Art. 1                                                                
Autorizzazione                                                                  
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in            
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e                
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al               
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente            
legge. E' subordinato altresi' al rilascio di specifica                         
autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e                  
semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attivita'                     
socio-sanitaria e socio-assistenziale.                                          
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale puo'           
stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal           
DPR 14 gennaio 1997, nonche' requisiti minimi per l'esercizio di                
attivita' sanitarie non contemplate dal DPR.                                    
3. La Giunta regionale con propria direttiva, sentita la Commissione            
consiliare Sicurezza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore           
della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e                   
specifici per l'esercizio di attivita' socio-sanitarie  e                       
socio-assistenziali. La Giunta regionale disciplina altresi' nei                
termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure                     
concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie            
con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.                               
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del DPR 14 gennaio             
1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di                  
strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della           
presente legge, che non comportino interventi di carattere                      
strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani            
attuativi locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione              
non si applica alle strutture gia' autorizzate, relativamente alle              
trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data             
dell'entrata in vigore della presente legge, che non comportino                 
aumento di ricettivita' o modifiche delle attivita' autorizzate. In             
caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private            
gia' autorizzate, l'adeguamento e' limitato alle sole porzioni                  
oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo                           
dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi                   
dell'art. 7.                                                                    
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DPR 14 gennaio 1997 concerne Approvazione dell'atto di                    
indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di              
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed           
organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da               
parte delle strutture pubbliche e private.                                      
Comma 2                                                                         
2) Il DPR 14 gennaio 1997 e' citato alla nota 1) al presente                    
articolo.                                                                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3 del DPR 14 gennaio 1997, citato             
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 3 - Modalita' di applicazione                                             
omissis                                                                         
2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata              
applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di                  
ampliamento o trasformazione di strutture gia' esistenti. Per                   
ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o                  
l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle                
precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica               
delle funzioni sanitarie gia' autorizzate o il cambio d'uso, con o              
senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare             
nuove funzioni sanitarie.                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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