COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Ricostituzione della Commissione regionale per il lavoro a domicilio. Elezione di un rappresentante della Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877 e dell'art. 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 608
Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si
provvede alla pubblicazione del seguente avviso.
I. Organismo a cui si riferisce l'elezione: Commissione regionale per
il lavoro a domicilio, relativamente al rappresentante della Regione.
II. Requisiti e condizioni occorrenti per l'elezione e per le
funzioni connesse alla carica: - l'eletto deve possedere la
onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare la
funzione, in rapporto ai compiti attribuiti dalla Legge 18 dicembre
1973, n.877 (art. 6, secondo comma): a) decidere sui ricorsi avverso
ai provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei
committenti il lavoro a domicilio e nel registro dei lavoratori a
domicilio della Commissione provinciale; b) coordinare a livello
regionale le Commissioni provinciali per il controllo del lavoro a
domicilio; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i
quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R.
24/94); - occorre che il candidato abbia esercitato, anche come
dipendente, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel
settore privato o pubblico (vedi art. 3, comma 3, L.R. 24/94); -
l'eletto non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' che
siano prescritte per le funzioni da ricoprire (vedi art. 4, comma 1,
L.R. 24/94); - in ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni
di: a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sulla Commissione ovvero dipendente con
funzioni direttive dei medesimi organismi; c) magistrato ordinario,
amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d)
avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro
delle Forze armate o di Polizia in servizio (vedi art. 4, comma 2,
L.R. 24/94).
III. Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature: Commissione "Scuola, Cultura e Turismo";
IV. Organo competente a provvedere all'elezione del rappresentante
della Regione: Consiglio regionale;
V. Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: e' prevista la
corresponsione di un gettone di presenza di Lire 3.000 (tremila)
lorde;
VI. Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale qualsiasi soggetto politico, Ente o cittadino
puo' presentare in carta semplice proposta di candidatura,
indirizzandole al Presidente del Consiglio regionale, Via Aldo Moro
n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare gli incarichi
eventualmente svolti o in corso di svolgimento dal candidato e deve
contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei
requisiti previsti.
LA PRESIDENTE
Celestina Ceruti