REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

CIRCOLARE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 23 dicembre 1997, n. 97 /49015

L.R. 3 novembre 1997, n. 36 - Aumento della misura dell'addizionale regionale all'accisa sul gas metano - Circolare telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette (Div. IV) prot. n. 7562/97 del 19/12/1997 - Conseguenti adempimenti *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

Alle Aziende distributrici di gas metano nel territorio della regione           
Emilia-Romagna - Loro indirizzi e, per conoscenza agli Uffici Tecnici           
di Finanza aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna -            
Loro indirizzi                                                                  
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.104 del 6              
novembre 1997 e' stata pubblicata la L.R. 3 novembre 1997, n. 36,               
recante "Aumento dei tributi automobilistici regionali e                        
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano                
usato come combustibile". L'art. 2 di tale normativa dispone                    
l'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul              
gas metano.                                                                     
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine            
all'aumento predetto.                                                           
1) Decorrenza dell'aumento                                                      
L'aumento decorre dall'1 gennaio 1998. Le nuove aliquote si applicano           
pertanto a decorrere dalle fatturazioni emesse dall'1 gennaio 1998,             
limitatamente ai consumi attribuibili su base giornaliera, al periodo           
successivo a tale data, considerando convenzionalmente costante il              
consumo del periodo (cosiddetto calcolo pro die).                               
2) Entita' dell'aumento                                                         
L'addizionale regionale aumenta da Lire 30 a Lire 60 al metro cubo di           
gas erogato. Tale aumento, peraltro, non puo' applicarsi in modo                
generalizzato ed indifferenziato. La legge regionale, infatti,                  
riproducendo la vigente normativa statale, precisa che, comunque, la            
misura dell'addizionale non puo' superare la meta' del corrispondente           
tributo erariale.                                                               
Pertanto le aliquote dell'addizionale regionale in concreto                     
applicabili vengono ad essere determinate secondo lo schema di                  
seguito riprodotto.                                                             
Impieghi del gas metano  Accisa  Addizionale regionale     (Lire al             
metro cubo)  (Lire al metro cubo)                                               
usi industriali   20  10                                                        
usi domestici di cottura                                                        
 cibi e produzione di                                                           
 acqua calda - tariffa T1   86  43                                              
usi di riscaldamento                                                            
 individuale - tariffa T2                                                       
 fino a 250 metri cubi annui  151  60                                           
altri usi civili  332  60                                                       
3) Rideterminazione della rata d'acconto                                        
L'entrata in vigore, con decorrenza 1 gennaio 1998, di nuove aliquote           
dell'addizionale regionale, comporta la necessita' di rideterminare             
l'importo della rata di acconto che codeste Aziende sono tenute a               
versare alla Regione ai sensi della normativa vigente.                          
Come e' noto, infatti, il pagamento dell'accisa e dell'addizionale              
regionale deve essere effettuato in rate di acconto mensili sulla               
base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio               
deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo           
a quello cui si riferisce.                                                      
Trattandosi di pagamento in acconto, quest'ultimo non puo' non tenere           
conto delle nuove aliquote introdotte dalla L.R. 36/97 con decorrenza           
1 gennaio 1998.Sulla base dei dati consuntivi dei consumi 1997 dovra'           
quindi essere rideterminata la rata d'acconto da versare mensilmente            
nel corso dell'anno 1998.                                                       
In concreto, secondo i chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero            
con la circolare in oggetto indicata, si dovra' tener conto della               
somma dei dati risultanti dalla dichiarazione dei consumi relativi al           
mese di gennaio 1997 (presentata nel mese di febbraio 1997) con                 
quelli contenuti nella dichiarazione relativa al periodo                        
1/2/1997-31/12/1997 da presentarsi entro la fine del mese di febbraio           
1998.                                                                           
Si ricorda inoltre che, secondo quanto esposto nella precedente                 
circolare telex n. 1481/97 del 6/3/1997, tra i consumi cui fare                 
riferimento per il versamento delle rate di acconto possono non                 
essere considerati quelli previsti dal comma 6 dell'art. 5 del DM 12            
luglio 1977 (forniture di gas metano allo Stato e ad altri Enti                 
pubblici). Tali consumi dovranno invece essere necessariamente                  
considerati ai fini del versamento dell'acconto quando la relativa              
imposta sara' stata versata.                                                    
Sui consumi determinati nel senso ora visto, suddivisi nei                      
quantitativi rilevanti ai fini dell'applicazione delle diverse                  
aliquote dell'addizionale, dovranno essere applicate le aliquote                
introdotte dalla L.R. 36/97. I prodotti parziali cosi' ottenuti                 
andranno sommati ed il risultato diviso per 12, ottenendo in tal modo           
l'ammontare della rata da versare mensilmente per l'anno 1998.                  
4) Versamento della rata relativa al mese di gennaio 1998                       
La gia' citata circolare telex 7562/97, riguardo all'ammontare della            
rata di acconto da versare alla fine del mese di gennaio 1998,                  
precisa che, ove non fossero disponibili i dati relativi ai consumi             
del periodo 1/2/1997-31/12/1997, l'importo di tale rata potra' essere           
pari alla rata costante degli acconti versati nel 1997.                         
Tale importo, comunque, al fine di garantire il versamento, nel corso           
del 1998, di 12 rate di acconto di uguale importo, dovra' essere                
conguagliato in occasione dell'acconto relativo al mese di febbraio             
1998.                                                                           
Ove invece la dichiarazione annuale venisse presentata nel mese di              
gennaio 1998, e fossero pertanto disponibili i dati relativi ai                 
consumi del periodo 1/2/1997-31/12/1997, la rata di acconto da                  
versare entro gennaio 1998 sara' pari all'ammontare della rata                  
costante di acconto da versare per il 1998.                                     
Si trasmettono, infine, in allegato alla presente, copia del                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 6                  
novembre 1997, della circolare telex del Ministero delle Finanze                
7562/97, nonche' un prospetto esemplificativo degli adempimenti                 
conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 36/97.                             
I collaboratori dell'Ufficio Tributi sono comunque a disposizione per           
ogni ulteriore chiarimento dovesse occorrere.                                   
visto: IL DIRETTORE GENERALE  IL RESPONSABILE                                   
ALLE RISORSE FINANZIARIE  DEL SERVIZIO                                          
E STRUMENTALI  Amina Curti                                                      
Giancarlo Banorri                                                               
(segue Prospetto)                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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