CIRCOLARE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 23 dicembre 1997, n. 97 /49015
L.R. 3 novembre 1997, n. 36 - Aumento della misura dell'addizionale regionale all'accisa sul gas metano - Circolare telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette (Div. IV) prot. n. 7562/97 del 19/12/1997 - Conseguenti adempimenti *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Alle Aziende distributrici di gas metano nel territorio della regione
Emilia-Romagna - Loro indirizzi e, per conoscenza agli Uffici Tecnici
di Finanza aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna -
Loro indirizzi
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.104 del 6
novembre 1997 e' stata pubblicata la L.R. 3 novembre 1997, n. 36,
recante "Aumento dei tributi automobilistici regionali e
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile". L'art. 2 di tale normativa dispone
l'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul
gas metano.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine
all'aumento predetto.
1) Decorrenza dell'aumento
L'aumento decorre dall'1 gennaio 1998. Le nuove aliquote si applicano
pertanto a decorrere dalle fatturazioni emesse dall'1 gennaio 1998,
limitatamente ai consumi attribuibili su base giornaliera, al periodo
successivo a tale data, considerando convenzionalmente costante il
consumo del periodo (cosiddetto calcolo pro die).
2) Entita' dell'aumento
L'addizionale regionale aumenta da Lire 30 a Lire 60 al metro cubo di
gas erogato. Tale aumento, peraltro, non puo' applicarsi in modo
generalizzato ed indifferenziato. La legge regionale, infatti,
riproducendo la vigente normativa statale, precisa che, comunque, la
misura dell'addizionale non puo' superare la meta' del corrispondente
tributo erariale.
Pertanto le aliquote dell'addizionale regionale in concreto
applicabili vengono ad essere determinate secondo lo schema di
seguito riprodotto.
Impieghi del gas metano Accisa Addizionale regionale (Lire al
metro cubo) (Lire al metro cubo)
usi industriali 20 10
usi domestici di cottura
cibi e produzione di
acqua calda - tariffa T1 86 43
usi di riscaldamento
individuale - tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui 151 60
altri usi civili 332 60
3) Rideterminazione della rata d'acconto
L'entrata in vigore, con decorrenza 1 gennaio 1998, di nuove aliquote
dell'addizionale regionale, comporta la necessita' di rideterminare
l'importo della rata di acconto che codeste Aziende sono tenute a
versare alla Regione ai sensi della normativa vigente.
Come e' noto, infatti, il pagamento dell'accisa e dell'addizionale
regionale deve essere effettuato in rate di acconto mensili sulla
base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio
deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo
a quello cui si riferisce.
Trattandosi di pagamento in acconto, quest'ultimo non puo' non tenere
conto delle nuove aliquote introdotte dalla L.R. 36/97 con decorrenza
1 gennaio 1998.Sulla base dei dati consuntivi dei consumi 1997 dovra'
quindi essere rideterminata la rata d'acconto da versare mensilmente
nel corso dell'anno 1998.
In concreto, secondo i chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero
con la circolare in oggetto indicata, si dovra' tener conto della
somma dei dati risultanti dalla dichiarazione dei consumi relativi al
mese di gennaio 1997 (presentata nel mese di febbraio 1997) con
quelli contenuti nella dichiarazione relativa al periodo
1/2/1997-31/12/1997 da presentarsi entro la fine del mese di febbraio
1998.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto esposto nella precedente
circolare telex n. 1481/97 del 6/3/1997, tra i consumi cui fare
riferimento per il versamento delle rate di acconto possono non
essere considerati quelli previsti dal comma 6 dell'art. 5 del DM 12
luglio 1977 (forniture di gas metano allo Stato e ad altri Enti
pubblici). Tali consumi dovranno invece essere necessariamente
considerati ai fini del versamento dell'acconto quando la relativa
imposta sara' stata versata.
Sui consumi determinati nel senso ora visto, suddivisi nei
quantitativi rilevanti ai fini dell'applicazione delle diverse
aliquote dell'addizionale, dovranno essere applicate le aliquote
introdotte dalla L.R. 36/97. I prodotti parziali cosi' ottenuti
andranno sommati ed il risultato diviso per 12, ottenendo in tal modo
l'ammontare della rata da versare mensilmente per l'anno 1998.
4) Versamento della rata relativa al mese di gennaio 1998
La gia' citata circolare telex 7562/97, riguardo all'ammontare della
rata di acconto da versare alla fine del mese di gennaio 1998,
precisa che, ove non fossero disponibili i dati relativi ai consumi
del periodo 1/2/1997-31/12/1997, l'importo di tale rata potra' essere
pari alla rata costante degli acconti versati nel 1997.
Tale importo, comunque, al fine di garantire il versamento, nel corso
del 1998, di 12 rate di acconto di uguale importo, dovra' essere
conguagliato in occasione dell'acconto relativo al mese di febbraio
1998.
Ove invece la dichiarazione annuale venisse presentata nel mese di
gennaio 1998, e fossero pertanto disponibili i dati relativi ai
consumi del periodo 1/2/1997-31/12/1997, la rata di acconto da
versare entro gennaio 1998 sara' pari all'ammontare della rata
costante di acconto da versare per il 1998.
Si trasmettono, infine, in allegato alla presente, copia del
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 6
novembre 1997, della circolare telex del Ministero delle Finanze
7562/97, nonche' un prospetto esemplificativo degli adempimenti
conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 36/97.
I collaboratori dell'Ufficio Tributi sono comunque a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento dovesse occorrere.
visto: IL DIRETTORE GENERALE IL RESPONSABILE
ALLE RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO
E STRUMENTALI Amina Curti
Giancarlo Banorri
(segue Prospetto)