REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2624

L.R. 50/96 - Approvazione Regolamento di contabilita' e dei contratti Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Modena - ARESTUD

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96, il                     
Regolamento di contabilita' e dei contratti dell'Azienda regionale              
per il diritto allo studio universitario di Modena, allegato quale              
parte integrante del presente atto deliberativo;2) di disporre che il           
testo dell'allegato Regolamento sia pubblicato nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione.                                                        
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI MODENA            
- REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI - ARESTUD                         
INDICE                                                                          
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
Art.  1 - Oggetto del Regolamento                                               
Art.  2 - Raccordo con la programmazione regionale                              
TITOLO II - IL BILANCIO DI ESERCIZIO                                            
Art.  3 - Bilancio annuale di previsione                                        
Art.  4 - Piani esecutivi                                                       
Art.  5 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria                          
Art.  6 - Articolazione del bilancio annuale di previsione                      
Art.  7 - Controllo di gestione                                                 
Art.  8 - Qualita' aziendale                                                    
Art.  9 - Avanzi e disavanzi di gestione                                        
Art. 10 - Rendiconto annuale                                                    
Art. 11 - Inventario del patrimonio                                             
TITOLO III - I CONTRATTI                                                        
Art. 12 - Procedura contrattuale                                                
Art. 13 - Contratti passivi                                                     
Art. 14 - Spese in economia                                                     
Art. 15 - Contratti attivi                                                      
Art. 16 - Norma finale                                                          
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
Art. 1                                                                          
Oggetto del Regolamento                                                         
1. Il presente Regolamento detta norme in materia di contabilita' e             
contratti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio                     
universitario di Modena - di seguito Azienda - in applicazione della            
L.R. Emilia-Romagna 24 dicembre 1996, n. 50 - di seguito, legge                 
regionale.                                                                      
2. Il presente Regolamento e' adottato dal Consiglio di                         
amministrazione dell'Azienda a maggioranza assoluta dei componenti, e           
diviene esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale; identica           
procedura deve essere assunta per le successive modifiche ed                    
integrazioni.                                                                   
3. Le competenze dei responsabili preposti alla pianificazione,                 
adozione e attuazione della gestione finanziaria e contabile                    
aziendale, in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari           
generali vigenti, ed in particolare l'attribuzione ai dirigenti delle           
responsabilita' gestionali per gli obiettivi istituzionali                      
dell'Azienda sono disciplinate da uno o piu' regolamenti aziendali              
deliberati dal Cda a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta           
del Direttore.                                                                  
Art. 2                                                                          
Raccordo con la programmazione regionale                                        
1. La gestione dell'Azienda deve essere articolata secondo formule              
organizzative idonee a corrispondere alle caratteristiche proprie               
ciascuno dei servizi erogati in armonia con i principi contabili                
dell'ordinamento regionale, cui i bilanci aziendali devono essere               
complessivamente coordinabili.                                                  
2. Per corrispondere alle esigenze di coordinamento all'interno del             
sistema finanziario regionale, l'Azienda fornisce alla Regione le               
informazioni relative alla gestione dei servizi di propria competenza           
ritenute utili alla definizione della programmazione regionale                  
relativa all'attuazione del diritto allo studio universitario.                  
3. In particolare, i bilanci aziendali prevedono la classificazione             
delle entrate e delle spese tenendo conto delle esigenze di                     
omogeneita' con i bilanci regionali anche ai fini di agevolare il               
controllo.                                                                      
TITOLO II                                                                       
IL BILANCIO DI ESERCIZIO                                                        
Art. 3                                                                          
Bilancio annuale di previsione                                                  
1. Il bilancio annuale di previsione, economico-finanziario, e'                 
formulato in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo i            
principi di unita', universalita' ed integrita', veridicita',                   
attendibilita' e pubblicita', e deve presentare il pareggio                     
finanziario.                                                                    
2. Il bilancio annuale di previsione e' adottato dal Cda a                      
maggioranza assoluta dei componenti entro il 31 ottobre dell'anno               
precedente a quello cui esso si riferisce; la delibera del Cda di               
adozione del bilancio annuale di previsione deve essere                         
immediatamente inviata, a cura del Presidente dell'Azienda o suo                
delegato, alla Giunta regionale ai fini della prescritta                        
approvazione.                                                                   
3. Il Direttore presenta al Cda dell'Azienda, entro il 30 settembre             
di ciascun anno, uno schema di bilancio annuale di previsione,                  
corredato da una propria relazione illustrativa che ne costituisce              
parte integrante.                                                               
4. La relazione illustrativa deve in particolare indicare: la spesa             
prevista per i principali investimenti e le modalita' di                        
finanziamento ipotizzate; il livello quantitativo e qualitativo delle           
prestazioni che si intendono erogare in relazione a quelle erogate              
nel precedente triennio; i dati analitici relativi al personale e le            
variazioni preventivate; i principali flussi di cassa previsti, un              
piano delle attivita' articolato per obiettivo e risorse.                       
Lo schema di bilancio annuale di previsione e la relazione                      
illustrativa del Presidente devono essere trasmessi al Revisore unico           
prima dell'approvazione.                                                        
Art. 4                                                                          
Piani esecutivi                                                                 
1. Il Direttore puo' definire annualmente, prima dell'avvio di                  
ciascun esercizio, un piano esecutivo formulato sulla base del                  
bilancio di previsione annuale, in cui gli obiettivi della gestione             
unitamente ai mezzi necessari, sono attribuiti ai responsabili dei              
servizi; il piano esecutivo deve indicare in particolare i tempi                
massimi di completamento delle procedure che impegnano il bilancio              
aziendale.                                                                      
2. Il Direttore presenta trimestralmente al Cda un rapporto                     
sull'andamento della gestione aziendale, in relazione agli obiettivi.           
Art. 5                                                                          
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria                                    
1. In caso di mancata adozione del bilancio annuale di previsione da            
parte del Cda entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui questo si           
riferisce, il Cda autorizza l'esercizio provvisorio per un massimo di           
quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Tale                   
autorizzazione e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di               
spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.              
2. Nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione da           
parte della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno                     
precedente cui questo si riferisce, il Cda e' autorizzato a                     
deliberare la gestione provvisoria del bilancio, limitatamente ad un            
dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo,            
per ciascun mese di esercizio.                                                  
3. In caso di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria ai                
sensi dei commi precedenti, per le spese obbligatorie non                       
suscettibili di impegno e di pagamento frazionabili in dodicesimi,              
nonche' per le spese riferite all'erogazione di borse di studio e di            
prestiti d'onore e' autorizzata senza limitazione la gestione dei               
relativi capitoli, secondo quanto sancito dalla legge regionale.                
Art. 6                                                                          
Articolazione del bilancio annuale di previsione                                
1. Il bilancio annuale di previsione e' costituito dallo stato di               
previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal            
quadro riassuntivo finale.                                                      
2. Il bilancio annuale di previsione affida a ciascuna entita'                  
organizzativa dell'Azienda un complesso di mezzi finanziari dei quali           
risponde il responsabile del servizio stesso.                                   
3. La parte del bilancio annuale di previsione relativa all'entrata             
si articola in titoli corrispondenti ai mezzi finanziari                        
dell'Azienda, come elencati nell'art. 21 della legge regionale.                 
4. Il bilancio annuale di previsione e' corredato da una relazione              
programmatica, di durata temporale pari a quella del bilancio                   
pluriennale regionale; nella relazione, articolata per programmi,               
servizi ed interventi, sono indicate le linee strategiche                       
dell'Azienda con riferimento agli obiettivi programmati ed agli                 
indirizzi di gestione ritenuti efficaci per il loro conseguimento.              
5. La relazione programmatica, in particolare, indica le risorse                
finanziarie ed economiche che si ritiene di dover impegnare per                 
conseguire gli obiettivi aziendali; le previsioni di investimenti               
relativi al miglioramento quantitativo e qualitativo dei livelli di             
prestazioni erogate, nonche' gli indicatori di economicita' e                   
qualita' aziendale; la relazione e' aggiornata annualmente.                     
Art. 7                                                                          
Controllo di gestione                                                           
1. Il sistema di controllo di gestione fornisce alla direzione                  
dell'Azienda uno strumento operativo che consenta una conoscenza                
tempestiva e sistematica dei fenomeni economici e finanziari                    
determinati dai vari processi e sottoprocessi aziendali, allo scopo             
di definire puntualmente nei vari modelli di budgets gli opportuni              
livelli di efficacia ed efficienza gestionale e di consentire una               
puntuale verifica comparata degli scostamenti consuntivati rispetto             
agli obiettivi programmati e pianificati. L'Azienda si dovra'                   
pertanto dotare di procedure informative adatte allo scopo e dovra'             
definire un proprio sistema di budgeting e di reporting.                        
2. Con l'attivita' di controllo di gestione sono altresi' rilevati              
gli indici delle prestazioni secondo criteri e parametri che                    
concernono l'efficacia, l'efficienza, la flessibilita' e                        
l'innovazione, nonche' il costo delle prestazioni e la qualita' dei             
servizi.                                                                        
Art. 8                                                                          
Qualita' aziendale                                                              
1. La qualita' aziendale e' presidiata dal sistema di qualita'                  
attraverso procedure e metodologie appositamente definite ed                    
applicate sistematicamente.                                                     
2. Per qualita' si deve intendere la soddisfazione delle esigenze               
dell'utente, attuale e potenziale, dei servizi prestati.                        
Art. 9                                                                          
Avanzi e disavanzi di gestione                                                  
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione, si manifesti un                   
disavanzo economico, il Cda adotta le misure necessarie per                     
riportarla in equilibrio, anche adeguando le tariffe e modificando i            
servizi, senza dequalificarli, in modo da raggiungere il pareggio.              
Ove il Cda ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto                
senza provvedimenti di competenza della Regione, l'Azienda, tramite             
il suo Presidente, informa tempestivamente della situazione la Giunta           
regionale, indicando con adeguata motivazione le ragioni per cui                
tanto i vincoli posti dalla disciplina vigente, quanto le risorse a             
disposizione non consentano il raggiungimento dell'equilibrio.                  
2. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal consuntivo resta               
nella disposizione dell'Azienda, e deve essere reimpiegato per lo               
sviluppo delle relative attivita', con particolare riguardo ai                  
servizi innovativi.                                                             
3. L'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo deve essere                  
coperto a carico del bilancio in corso al momento dell'approvazione             
del consuntivo medesimo.                                                        
Art. 10                                                                         
Rendiconto annuale                                                              
1. Il rendiconto annuale, indicante i risultati finali della                    
gestione, e' trasmesso dal Direttore al Revisore unico 20 giorni                
prima dell'adozione da parte del Cda e ai componenti del Cda stesso,            
unitamente alla relazione del Revisore unico, 10 giorni prima                   
dell'adozione; esso e' deliberato dal Cda entro il 30 aprile                    
dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, ed inviato a cura             
del Presidente alla Giunta regionale per l'approvazione. Il                     
rendiconto annuale e' costituito dal conto finanziario consuntivo e             
dal conto del patrimonio, redatti in conformita' a quanto disposto              
negli articoli 90 e 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive            
integrazioni e modificazioni.                                                   
2. Al conto consuntivo e' allegata una relazione articolata                     
analiticamente per centri di costo, in relazione allo stato di                  
attuazione degli obiettivi dettati dal programma regionale per il DSU           
di cui all'art. 4 della legge regionale, ed al bilancio annuale di              
previsione per l'anno di riferimento. In particolare, la relazione              
deve indicare lo scostamento rispetto al bilancio di previsione; il             
grado di conseguimento degli obiettivi in termini di servizi e                  
prestazioni; le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti           
e dei risultati per centri di responsabilita'; i dati analitici                 
relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno; i              
dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati             
all'esterno dell'Azienda; il prospetto riepilogativo delle variazioni           
di cassa; le risultanze finali e la valutazione sulla gestione                  
budgetaria dell'anno precedente.                                                
3. Al rendiconto sono altresi' allegati i risultati del controllo di            
gestione e una contabilita' per centri di costo, nella quale sono in            
particolare evidenziati i valori relativi ai ricavi e ai proventi, ai           
costi ed agli oneri dell'esercizio, con riferimento ai servizi ed               
alle aree di attivita' dell'Azienda, al sistema organizzativo                   
interno, articolato per centro di costo e per centro di                         
responsabilita', nonche' alle risorse impiegate.                                
Art. 11                                                                         
Inventario del patrimonio                                                       
1. L'Azienda deve redigere un inventario del patrimonio in sua                  
disponibilita', nel quale in particolare devono risultare la                    
provenienza e il titolo di uso dei beni immobili, i dati catastali,             
il valore, e gli eventuali redditi, nonche' i diritti, servitu' ed              
oneri di cui sono eventualmente gravati. Per i beni immobili devono             
essere indicati il luogo di ubicazione, la quantita' e le condizioni,           
nonche' il valore.                                                              
2. Il valore dei beni aziendali e' determinato in base al prezzo di             
acquisto od al costo di acquisizione, o, in mancanza, mediante stima.           
3. Non sono inventariati i beni, materiali od oggetti di rapido                 
consumo di valore inferiore a un milione di lire.                               
TITOLO III                                                                      
I CONTRATTI                                                                     
Art. 12                                                                         
Procedura contrattuale                                                          
1. I contratti dell'Azienda sono stipulati dal Direttore                        
dell'Azienda, od un suo delegato in forma scritta, secondo le                   
disposizioni del diritto comune e gli usi commerciali, ove                      
ammissibili.                                                                    
2. Per i contratti che importano per l'Ente un'entrata o una spesa              
superiori al limite di 300 milioni di lire, ovvero impegnino il                 
bilancio dell'Azienda per un periodo eccedente quello dell'esercizio            
in corso, il Direttore, tramite il Presidente, presenta al Cda una              
proposta di delibera nella quale devono essere indicati il fine che             
con la stipula del contratto si intende conseguire, l'oggetto, la               
forma e le clausole ritenute essenziali, nonche' le modalita' di                
scelta del contraente, nonche' l'entrata o la spesa ragionevolmente             
preventivata.                                                                   
3. Per i contratti di importo inferiore ai 300 milioni di lire, il              
Direttore puo' procedere direttamente alla stipula.                             
4. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso nei casi in cui la             
disciplina contrattuale comunitaria, statale e regionale lo                     
consentono. Non e' in particolare richiesta l'attivazione di alcuna             
procedura comparativa per la scelta del contraente nei casi in cui si           
tratti di acquisizione di beni o servizi che, per particolarita'                
tecniche determinate, non siano forniti che da un soggetto                      
determinato; per l'affidamento di studi e ricerche o consulenze a               
persone fisiche o giuridiche aventi alta competenza tecnica o                   
scientifica; quando il verificarsi di circostanze imprevedibili                 
determini, sulla base di adeguata motivazione l'urgenza e la                    
necessita' di procedere alla contrattazione senza attendere l'esito             
di una gara; per lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a             
quanto previsto in un contratto originario, rese necessarie da                  
circostanze manifestatesi successivamente alla stipula, e non                   
preventivabili, sulla base di adeguata motivazione, non separabili              
dalla prestazione principale e di ammontare non superiore al venti              
per cento dell'importo del contratto originario, se affidati allo               
stesso contraente.                                                              
Art. 13                                                                         
Contratti passivi                                                               
1. I contratti comportanti un costo per l'Azienda sono di regola                
preceduti da apposite procedure concorsuali, in ottemperanza della              
disciplina comunitaria, statale e regionale vigente in materia.                 
2. I contratti devono indicare chiaramente la durata, riferita                  
all'oggetto ed alle condizioni di mercato, ed i termini, e non                  
possono essere tacitamente prorogati o rinnovati.                               
3. I contratti per forniture di carattere ricorrente hanno di regola            
durata annuale; nel caso in cui sussistano validi motivi di                     
opportunita' per stabilire una maggiore durata, questa non potra'               
comunque mai superare i nove anni.                                              
Art. 14                                                                         
Spese in economia                                                               
1. Le spese minute relative a forniture e ad acquisti di natura                 
urgente necessari per il funzionamento dei servizi aziendali che, per           
tali caratteri, non possono essere preventivamente autorizzati, sono            
eseguiti in economia.                                                           
2. Le spese in economia devono essere eseguite in modo che le                   
forniture od acquisti, singolarmente considerati, esauriscano lo                
scopo per cui sono disposti, entro il limite di spesa pari a 10                 
milioni di lire, e devono essere contenute entro i limiti dei fondi             
appositamente stanziati in bilancio.                                            
Art. 15                                                                         
Contratti attivi                                                                
1. Per i contratti comportanti un'entrata l'Azienda procede di regola           
secondo il metodo dell'asta pubblica. Per l'alienazione dei beni                
immobili e' necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.                 
2. Oltre ai casi previsti nel precedente art. 12, comma 4, la                   
trattativa privata e' altresi' ammessa per la cessione di materiale             
di risulta o fuori uso, stimato per un valore inferiore ai 30 milioni           
di lire. Nel caso in cui il bene debba essere acquisito da altro Ente           
pubblico con vincolo di utilizzo per finalita' volte alla                       
realizzazione del diritto allo studio universitario, e' in ogni caso            
ammessa la trattativa privata.                                                  
Art. 16                                                                         
Norma finale                                                                    
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,              
nel rispetto della disciplina contabile e contrattuale comunitaria,             
statale e regionale, ed in particolare dei principi della Legge                 
regionale Emilia-Romagna 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche           
ed integrazioni, si applicano le norme civilistiche in materia di               
bilanci societari.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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