DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2624
L.R. 50/96 - Approvazione Regolamento di contabilita' e dei contratti Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Modena - ARESTUD
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96, il
Regolamento di contabilita' e dei contratti dell'Azienda regionale
per il diritto allo studio universitario di Modena, allegato quale
parte integrante del presente atto deliberativo;2) di disporre che il
testo dell'allegato Regolamento sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI MODENA
- REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI - ARESTUD
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Raccordo con la programmazione regionale
TITOLO II - IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 3 - Bilancio annuale di previsione
Art. 4 - Piani esecutivi
Art. 5 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Art. 6 - Articolazione del bilancio annuale di previsione
Art. 7 - Controllo di gestione
Art. 8 - Qualita' aziendale
Art. 9 - Avanzi e disavanzi di gestione
Art. 10 - Rendiconto annuale
Art. 11 - Inventario del patrimonio
TITOLO III - I CONTRATTI
Art. 12 - Procedura contrattuale
Art. 13 - Contratti passivi
Art. 14 - Spese in economia
Art. 15 - Contratti attivi
Art. 16 - Norma finale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento detta norme in materia di contabilita' e
contratti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Modena - di seguito Azienda - in applicazione della
L.R. Emilia-Romagna 24 dicembre 1996, n. 50 - di seguito, legge
regionale.
2. Il presente Regolamento e' adottato dal Consiglio di
amministrazione dell'Azienda a maggioranza assoluta dei componenti, e
diviene esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale; identica
procedura deve essere assunta per le successive modifiche ed
integrazioni.
3. Le competenze dei responsabili preposti alla pianificazione,
adozione e attuazione della gestione finanziaria e contabile
aziendale, in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari
generali vigenti, ed in particolare l'attribuzione ai dirigenti delle
responsabilita' gestionali per gli obiettivi istituzionali
dell'Azienda sono disciplinate da uno o piu' regolamenti aziendali
deliberati dal Cda a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta
del Direttore.
Art. 2
Raccordo con la programmazione regionale
1. La gestione dell'Azienda deve essere articolata secondo formule
organizzative idonee a corrispondere alle caratteristiche proprie
ciascuno dei servizi erogati in armonia con i principi contabili
dell'ordinamento regionale, cui i bilanci aziendali devono essere
complessivamente coordinabili.
2. Per corrispondere alle esigenze di coordinamento all'interno del
sistema finanziario regionale, l'Azienda fornisce alla Regione le
informazioni relative alla gestione dei servizi di propria competenza
ritenute utili alla definizione della programmazione regionale
relativa all'attuazione del diritto allo studio universitario.
3. In particolare, i bilanci aziendali prevedono la classificazione
delle entrate e delle spese tenendo conto delle esigenze di
omogeneita' con i bilanci regionali anche ai fini di agevolare il
controllo.
TITOLO II
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 3
Bilancio annuale di previsione
1. Il bilancio annuale di previsione, economico-finanziario, e'
formulato in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo i
principi di unita', universalita' ed integrita', veridicita',
attendibilita' e pubblicita', e deve presentare il pareggio
finanziario.
2. Il bilancio annuale di previsione e' adottato dal Cda a
maggioranza assoluta dei componenti entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello cui esso si riferisce; la delibera del Cda di
adozione del bilancio annuale di previsione deve essere
immediatamente inviata, a cura del Presidente dell'Azienda o suo
delegato, alla Giunta regionale ai fini della prescritta
approvazione.
3. Il Direttore presenta al Cda dell'Azienda, entro il 30 settembre
di ciascun anno, uno schema di bilancio annuale di previsione,
corredato da una propria relazione illustrativa che ne costituisce
parte integrante.
4. La relazione illustrativa deve in particolare indicare: la spesa
prevista per i principali investimenti e le modalita' di
finanziamento ipotizzate; il livello quantitativo e qualitativo delle
prestazioni che si intendono erogare in relazione a quelle erogate
nel precedente triennio; i dati analitici relativi al personale e le
variazioni preventivate; i principali flussi di cassa previsti, un
piano delle attivita' articolato per obiettivo e risorse.
Lo schema di bilancio annuale di previsione e la relazione
illustrativa del Presidente devono essere trasmessi al Revisore unico
prima dell'approvazione.
Art. 4
Piani esecutivi
1. Il Direttore puo' definire annualmente, prima dell'avvio di
ciascun esercizio, un piano esecutivo formulato sulla base del
bilancio di previsione annuale, in cui gli obiettivi della gestione
unitamente ai mezzi necessari, sono attribuiti ai responsabili dei
servizi; il piano esecutivo deve indicare in particolare i tempi
massimi di completamento delle procedure che impegnano il bilancio
aziendale.
2. Il Direttore presenta trimestralmente al Cda un rapporto
sull'andamento della gestione aziendale, in relazione agli obiettivi.
Art. 5
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. In caso di mancata adozione del bilancio annuale di previsione da
parte del Cda entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui questo si
riferisce, il Cda autorizza l'esercizio provvisorio per un massimo di
quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Tale
autorizzazione e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di
spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
2. Nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione da
parte della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente cui questo si riferisce, il Cda e' autorizzato a
deliberare la gestione provvisoria del bilancio, limitatamente ad un
dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo,
per ciascun mese di esercizio.
3. In caso di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria ai
sensi dei commi precedenti, per le spese obbligatorie non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionabili in dodicesimi,
nonche' per le spese riferite all'erogazione di borse di studio e di
prestiti d'onore e' autorizzata senza limitazione la gestione dei
relativi capitoli, secondo quanto sancito dalla legge regionale.
Art. 6
Articolazione del bilancio annuale di previsione
1. Il bilancio annuale di previsione e' costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal
quadro riassuntivo finale.
2. Il bilancio annuale di previsione affida a ciascuna entita'
organizzativa dell'Azienda un complesso di mezzi finanziari dei quali
risponde il responsabile del servizio stesso.
3. La parte del bilancio annuale di previsione relativa all'entrata
si articola in titoli corrispondenti ai mezzi finanziari
dell'Azienda, come elencati nell'art. 21 della legge regionale.
4. Il bilancio annuale di previsione e' corredato da una relazione
programmatica, di durata temporale pari a quella del bilancio
pluriennale regionale; nella relazione, articolata per programmi,
servizi ed interventi, sono indicate le linee strategiche
dell'Azienda con riferimento agli obiettivi programmati ed agli
indirizzi di gestione ritenuti efficaci per il loro conseguimento.
5. La relazione programmatica, in particolare, indica le risorse
finanziarie ed economiche che si ritiene di dover impegnare per
conseguire gli obiettivi aziendali; le previsioni di investimenti
relativi al miglioramento quantitativo e qualitativo dei livelli di
prestazioni erogate, nonche' gli indicatori di economicita' e
qualita' aziendale; la relazione e' aggiornata annualmente.
Art. 7
Controllo di gestione
1. Il sistema di controllo di gestione fornisce alla direzione
dell'Azienda uno strumento operativo che consenta una conoscenza
tempestiva e sistematica dei fenomeni economici e finanziari
determinati dai vari processi e sottoprocessi aziendali, allo scopo
di definire puntualmente nei vari modelli di budgets gli opportuni
livelli di efficacia ed efficienza gestionale e di consentire una
puntuale verifica comparata degli scostamenti consuntivati rispetto
agli obiettivi programmati e pianificati. L'Azienda si dovra'
pertanto dotare di procedure informative adatte allo scopo e dovra'
definire un proprio sistema di budgeting e di reporting.
2. Con l'attivita' di controllo di gestione sono altresi' rilevati
gli indici delle prestazioni secondo criteri e parametri che
concernono l'efficacia, l'efficienza, la flessibilita' e
l'innovazione, nonche' il costo delle prestazioni e la qualita' dei
servizi.
Art. 8
Qualita' aziendale
1. La qualita' aziendale e' presidiata dal sistema di qualita'
attraverso procedure e metodologie appositamente definite ed
applicate sistematicamente.
2. Per qualita' si deve intendere la soddisfazione delle esigenze
dell'utente, attuale e potenziale, dei servizi prestati.
Art. 9
Avanzi e disavanzi di gestione
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione, si manifesti un
disavanzo economico, il Cda adotta le misure necessarie per
riportarla in equilibrio, anche adeguando le tariffe e modificando i
servizi, senza dequalificarli, in modo da raggiungere il pareggio.
Ove il Cda ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto
senza provvedimenti di competenza della Regione, l'Azienda, tramite
il suo Presidente, informa tempestivamente della situazione la Giunta
regionale, indicando con adeguata motivazione le ragioni per cui
tanto i vincoli posti dalla disciplina vigente, quanto le risorse a
disposizione non consentano il raggiungimento dell'equilibrio.
2. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal consuntivo resta
nella disposizione dell'Azienda, e deve essere reimpiegato per lo
sviluppo delle relative attivita', con particolare riguardo ai
servizi innovativi.
3. L'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo deve essere
coperto a carico del bilancio in corso al momento dell'approvazione
del consuntivo medesimo.
Art. 10
Rendiconto annuale
1. Il rendiconto annuale, indicante i risultati finali della
gestione, e' trasmesso dal Direttore al Revisore unico 20 giorni
prima dell'adozione da parte del Cda e ai componenti del Cda stesso,
unitamente alla relazione del Revisore unico, 10 giorni prima
dell'adozione; esso e' deliberato dal Cda entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, ed inviato a cura
del Presidente alla Giunta regionale per l'approvazione. Il
rendiconto annuale e' costituito dal conto finanziario consuntivo e
dal conto del patrimonio, redatti in conformita' a quanto disposto
negli articoli 90 e 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive
integrazioni e modificazioni.
2. Al conto consuntivo e' allegata una relazione articolata
analiticamente per centri di costo, in relazione allo stato di
attuazione degli obiettivi dettati dal programma regionale per il DSU
di cui all'art. 4 della legge regionale, ed al bilancio annuale di
previsione per l'anno di riferimento. In particolare, la relazione
deve indicare lo scostamento rispetto al bilancio di previsione; il
grado di conseguimento degli obiettivi in termini di servizi e
prestazioni; le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti
e dei risultati per centri di responsabilita'; i dati analitici
relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno; i
dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati
all'esterno dell'Azienda; il prospetto riepilogativo delle variazioni
di cassa; le risultanze finali e la valutazione sulla gestione
budgetaria dell'anno precedente.
3. Al rendiconto sono altresi' allegati i risultati del controllo di
gestione e una contabilita' per centri di costo, nella quale sono in
particolare evidenziati i valori relativi ai ricavi e ai proventi, ai
costi ed agli oneri dell'esercizio, con riferimento ai servizi ed
alle aree di attivita' dell'Azienda, al sistema organizzativo
interno, articolato per centro di costo e per centro di
responsabilita', nonche' alle risorse impiegate.
Art. 11
Inventario del patrimonio
1. L'Azienda deve redigere un inventario del patrimonio in sua
disponibilita', nel quale in particolare devono risultare la
provenienza e il titolo di uso dei beni immobili, i dati catastali,
il valore, e gli eventuali redditi, nonche' i diritti, servitu' ed
oneri di cui sono eventualmente gravati. Per i beni immobili devono
essere indicati il luogo di ubicazione, la quantita' e le condizioni,
nonche' il valore.
2. Il valore dei beni aziendali e' determinato in base al prezzo di
acquisto od al costo di acquisizione, o, in mancanza, mediante stima.
3. Non sono inventariati i beni, materiali od oggetti di rapido
consumo di valore inferiore a un milione di lire.
TITOLO III
I CONTRATTI
Art. 12
Procedura contrattuale
1. I contratti dell'Azienda sono stipulati dal Direttore
dell'Azienda, od un suo delegato in forma scritta, secondo le
disposizioni del diritto comune e gli usi commerciali, ove
ammissibili.
2. Per i contratti che importano per l'Ente un'entrata o una spesa
superiori al limite di 300 milioni di lire, ovvero impegnino il
bilancio dell'Azienda per un periodo eccedente quello dell'esercizio
in corso, il Direttore, tramite il Presidente, presenta al Cda una
proposta di delibera nella quale devono essere indicati il fine che
con la stipula del contratto si intende conseguire, l'oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali, nonche' le modalita' di
scelta del contraente, nonche' l'entrata o la spesa ragionevolmente
preventivata.
3. Per i contratti di importo inferiore ai 300 milioni di lire, il
Direttore puo' procedere direttamente alla stipula.
4. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso nei casi in cui la
disciplina contrattuale comunitaria, statale e regionale lo
consentono. Non e' in particolare richiesta l'attivazione di alcuna
procedura comparativa per la scelta del contraente nei casi in cui si
tratti di acquisizione di beni o servizi che, per particolarita'
tecniche determinate, non siano forniti che da un soggetto
determinato; per l'affidamento di studi e ricerche o consulenze a
persone fisiche o giuridiche aventi alta competenza tecnica o
scientifica; quando il verificarsi di circostanze imprevedibili
determini, sulla base di adeguata motivazione l'urgenza e la
necessita' di procedere alla contrattazione senza attendere l'esito
di una gara; per lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a
quanto previsto in un contratto originario, rese necessarie da
circostanze manifestatesi successivamente alla stipula, e non
preventivabili, sulla base di adeguata motivazione, non separabili
dalla prestazione principale e di ammontare non superiore al venti
per cento dell'importo del contratto originario, se affidati allo
stesso contraente.
Art. 13
Contratti passivi
1. I contratti comportanti un costo per l'Azienda sono di regola
preceduti da apposite procedure concorsuali, in ottemperanza della
disciplina comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. I contratti devono indicare chiaramente la durata, riferita
all'oggetto ed alle condizioni di mercato, ed i termini, e non
possono essere tacitamente prorogati o rinnovati.
3. I contratti per forniture di carattere ricorrente hanno di regola
durata annuale; nel caso in cui sussistano validi motivi di
opportunita' per stabilire una maggiore durata, questa non potra'
comunque mai superare i nove anni.
Art. 14
Spese in economia
1. Le spese minute relative a forniture e ad acquisti di natura
urgente necessari per il funzionamento dei servizi aziendali che, per
tali caratteri, non possono essere preventivamente autorizzati, sono
eseguiti in economia.
2. Le spese in economia devono essere eseguite in modo che le
forniture od acquisti, singolarmente considerati, esauriscano lo
scopo per cui sono disposti, entro il limite di spesa pari a 10
milioni di lire, e devono essere contenute entro i limiti dei fondi
appositamente stanziati in bilancio.
Art. 15
Contratti attivi
1. Per i contratti comportanti un'entrata l'Azienda procede di regola
secondo il metodo dell'asta pubblica. Per l'alienazione dei beni
immobili e' necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.
2. Oltre ai casi previsti nel precedente art. 12, comma 4, la
trattativa privata e' altresi' ammessa per la cessione di materiale
di risulta o fuori uso, stimato per un valore inferiore ai 30 milioni
di lire. Nel caso in cui il bene debba essere acquisito da altro Ente
pubblico con vincolo di utilizzo per finalita' volte alla
realizzazione del diritto allo studio universitario, e' in ogni caso
ammessa la trattativa privata.
Art. 16
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
nel rispetto della disciplina contabile e contrattuale comunitaria,
statale e regionale, ed in particolare dei principi della Legge
regionale Emilia-Romagna 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche
ed integrazioni, si applicano le norme civilistiche in materia di
bilanci societari.