REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 2416

Incarico di studio per l'ideazione e l'elaborazione di proposte di orario per i servizi ferroviari che interessano l'Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Considerato:                                                                    
- che in occasione della Conferenza dei Servizi relativa alla                   
realizzazione della subtratta Milano-Parma del quadruplicamento                 
ferroviario veloce Milano-Roma, in data 23 luglio 1977, la Regione              
Emilia-Romagna ha stipulato con il Ministero dei Trasporti, le                  
Ferrovie dello Stato SpA e la TAV SpA la convenzione attuativa                  
dell'Accordo quadro del luglio 1994 che contiene, all'art. 3,                   
l'esplicita approvazione del "Modello di servizio ferroviario                   
integrato regionale, metropolitano e di bacino";                                
- che la stessa convenzione contiene agli articoli 4 e 5, altrettanto           
espliciti impegni per l'organizzazione e l'armonizzazione degli orari           
dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale con              
azioni previste a partire dall'orario 1998;                                     
visto:                                                                          
- che i contenuti della convenzione di cui sopra sono stati oggetto             
di approvazione nella riunione tenutasi a Bologna il 14 luglio 1997             
da parte della Conferenza di Programma sul quadruplicamento                     
ferroviario veloce, istituita nell'ambito della Conferenza permanente           
della Regione e delle Autonomie locali;                                         
- che la convenzione stessa e' stata approvata con deliberazione                
della Giunta regionale n. 1340 del 22 luglio 1997;                              
rilevato che gli impegni di cui sopra assumono particolare valore               
anche in considerazione della fase attuativa in corso della delega              
prevista dall'art. 4, comma 4, della Legge 59/97 detta Bassanini 1;             
ritenuto che in tali circostanze e' necessario provvedere, in                   
coerenza con il "Modello" sopra richiamato e mettendolo anche in                
relazione alla programmazione di tutti gli altri servizi ferroviari             
di livello sovraregionale, alla ideazione ed elaborazione di precise            
proposte che, nei limiti della fattibilita' immediata, concretizzino:           
- il mantenimento almeno del livello complessivo di servizio attuale            
sul territorio,                                                                 
- l'incremento progressivo dell'offerta nelle fasce orarie di maggior           
interesse e il miglioramento dell'integrazione tra i servizi di                 
diverso livello (nazionale, interregionale, regionale, ecc.),                   
- il migliore cadenzamento degli orari di tutti i livelli di                    
servizio,                                                                       
- la minimizzazione delle soste per coincidenze e sorpassi,                     
- i miglioramenti del materiale rotabile adatti a concorrere agli               
obiettivi di cui sopra,                                                         
- le azioni idonee al superamento anche parziale e progressivo dei              
numerosi fattori che sovente vengono indicati dal gestore ferroviario           
come vincoli che ostacolano e impediscono il raggiungimento degli               
obiettivi medesimi;                                                             
rilevato inoltre:                                                               
- che l'ottimizzazione dei servizi ferroviari riveste importanza                
fondamentale nel quadro della gestione della complessiva spesa per il           
trasporto pubblico locale, come evidenziato anche nel "Modello" piu'            
volte richiamato;                                                               
- che l'ideazione ed elaborazione delle proposte di cui sopra                   
richiede l'intervento di uno specialista che abbia particolare                  
esperienza nella formulazione di orari di servizio per trasporto                
passeggeri, nonche' nella valutazione delle potenzialita' delle                 
linee, del materiale rotabile e dell'organizzazione, ed abbia anche             
una conoscenza delle particolari situazioni che caratterizzano i                
servizi in Emilia-Romagna;                                                      
- che non potendosi reperire tali esperienze e conoscenze all'interno           
del personale regionale ed essendo quanto mai urgente sviluppare il             
confronto con il gestore ferroviario, che ha gia' in fase di avanzata           
elaborazione il progetto di orario 1998, e' indispensabile affidare             
un incarico di studio ad un esperto esterno all'Amministrazione                 
regionale;                                                                      
ritenuto in particolare:                                                        
- che a tal fine appare particolarmente idoneo il dott. Roberto                 
Renzi, residente a Rimini, del quale sono ampiamente documentate le             
caratteristiche di esperienza e conoscenza di cui sopra, come risulta           
anche dal curriculum conservato agli atti di ufficio del competente             
Servizio di questa Direzione generale, e di cui e' stato piu' volte             
apprezzato il contributo in occasione di interventi che lo stesso               
dott. Renzi ha ripetutamente svolto sui temi in questione, per conto            
di Enti ed Aziende di Rimini, in rapporto con la Regione e le                   
Ferrovie dello Stato, negli anni piu' recenti;                                  
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di conferire al dott. Roberto Renzi di Rimini l'incarico di studio           
per l'ideazione e l'elaborazione di proposte di orario per i servizi            
ferroviari che interessano l'Emilia-Romagna;                                    
B) di fissare per tale incarico un compenso di Lire 14.000.000, IVA             
esente, piu' Lire 886.666 quale quota previdenziale a carico della              
Regione, e un limite di Lire 5.000.000 per il rimborso delle spese              
vive sostenute per eventuali missioni, rimborso che avverra' in                 
ottemperanza alla normativa statale 836/73;                                     
C) di approvare l'unito schema di convenzione, parte integrante del             
presente atto, dando atto che, ai sensi della L.R. 41/92, come                  
sostituita dalla L.R. 31/94 nonche' dalla delibera di Giunta 2541/95,           
il Responsabile del Servizio Trasporti pubblici provvedera' alla                
stipula della medesima;                                                         
D) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvedera', con              
propri atti formali, il Responsabile del Servizio Trasporti pubblici            
a norma dell'art. 14 della L.R. 40/94 e delle deliberazioni della               
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995 e n. 1481 del 26 giugno              
1996, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 della convenzione               
allegata;                                                                       
E) di imputare la somma complessiva di Lire 19.886.666, registrata al           
n. 5461 d'impegno al Capitolo 43200 "Spese per studi, indagini e                
consulenze relative all'attivita' di gestione del Fondo nazionale               
trasporti, per l'attuazione del sistema tariffario e del controllo e            
verifica dei bilanci delle imprese di trasporto (art. 7, Legge 10               
aprile 1981, n. 151)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997             
che presenta la necessaria disponibilita'.                                      
La presente delibera verra' pubblicata, per estratto, nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E             
IL DOTTOR ROBERTO RENZI DI RIMINI PER L'IDEAZIONE E L'ELABORAZIONE DI           
PROPOSTE DI ORARIO PER I SERVIZI FERROVIARI CHE INTERESSANO                     
L'EMILIA-ROMAGNA                                                                
Tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,           
codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Responsabile del                  
Servizio Trasporti pubblici in esecuzione della deliberazione della             
Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . domiciliato per le            
proprie funzioni presso l'Assessorato alla Mobilita', Viale Aldo Moro           
n. 30, in Bologna                                                               
il dott. Roberto Renzi, residente a Rimini in Via Sacramora  n.127,             
codice fiscale RNZ RRT 53E23 H294W                                              
si conviene e si stipula quanto segue                                           
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna affida al dott. Roberto Renzi un incarico             
reso in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per                
l'ideazione e l'elaborazione di proposte di orario per i servizi                
ferroviari che interessano l'Emilia-Romagna.                                    
Art. 2                                                                          
Forma oggetto dell'incarico quanto segue:                                       
1) assumere a riferimento il "Modello di servizio ferroviario                   
integrato regionale, metropolitano e di bacino" esplicitamente                  
approvato in occasione della Conferenza di Servizi relativa alla                
realizzazione della subtratta Milano-Parma del quadruplicamento                 
ferroviario veloce Milano-Roma, in data 23 luglio 1977, da Regione              
Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato SpA e             
TAV SpA nella Convenzione attuativa dell'Accordo quadro del luglio              
1994, all'art. 3;                                                               
2) provvedere, in coerenza con il "Modello" sopra richiamato e                  
mettendolo anche in relazione alla programmazione di tutti gli altri            
servizi ferroviari di livello sovraregionale, alla ideazione ed                 
elaborazione di precise proposte che, nei limiti della fattibilita'             
immediata, concretizzino:                                                       
- il mantenimento almeno del livello complessivo di servizio attuale            
sul territorio;                                                                 
- l'incremento progressivo dell'offerta nelle fasce orarie di maggior           
interesse e il miglioramento dell'integrazione tra i servizi di                 
diverso livello (nazionale, interregionale, regionale, ecc.);                   
- il migliore cadenzamento degli orari di tutti i livelli di                    
servizio;                                                                       
- la minimizzazione delle attese per coincidenze e sorpassi;                    
- miglioramenti del materiale rotabile adatti a concorrere agli                 
obiettivi di cui sopra;                                                         
- le azioni idonee al superamento anche parziale e progressivo dei              
numerosi fattori che sovente vengono indicati dal gestore ferroviario           
come vincoli che ostacolano e impediscono il raggiungimento degli               
obiettivi medesimi.                                                             
Art. 3                                                                          
La durata dell'incarico e' di nove mesi dalla data di stipula della             
presente convenzione e si articolera' con la fornitura delle seguenti           
prestazioni:                                                                    
- redazione di documenti di proposta circa gli argomenti di cui                 
all'art. 2, punto 2, da presentarsi al committente con relazioni                
trimestrali che conterranno almeno:                                             
- proposte di razionalizzazione degli orari e delle coincidenze,                
nella prospettiva del cadenzamento, immediatamente adottabili,                  
articolare per sottoinsiemi omogenei della rete ferroviaria regionale           
e per tipologia dei servizi (servizi statali e servizi regionali),              
- proposte di razionalizzazione della composizione dei convogli,                
immediatamente adottabili, dei servizi regionali,                               
- proposte di miglioramento del materiale rotabile con ricognizione             
delle diverse disponibilita' presenti sul mercato;                              
- partecipazione, con funzioni di supporto tecnico, agli incontri che           
i competenti dirigenti e funzionari regionali avranno con le FS e gli           
altri principali interlocutori sul tema di servizi ferroviari                   
passeggeri, fino ad un massimo di trenta incontri.                              
Art. 4                                                                          
Il competente Servizio della Direzione generale Trasporti e Sistemi             
di mobilita' ha il compito di accertare l'operato dell'incaricato, il           
rispetto delle scadenze e le modalita' di attuazione del lavoro in              
conformita' alle clausole del presente atto.                                    
Art. 5                                                                          
La Regione Emilia-Romagna corrispondera' al dott. Roberto Renzi di              
Rimini per lo svolgimento dell'incarico di cui alla presente                    
convenzione un compenso di Lire 14.000.000 (al lordo delle ritenute             
di legge) piu' Lire 886.666 quale quota previdenziale a carico della            
Regione.                                                                        
La Regione rimborsera' altresi' al dott. Roberto Renzi di Rimini le             
spese vive per eventuali missioni sostenute per lo specifico                    
svolgimento dell'incarico nel limite massimo di Lire 5.000.000 e in             
ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 836/73.                              
Art. 6                                                                          
La corresponsione dei compensi previa presentazione di regolare nota,           
e il rimborso delle spese saranno effettuati secondo il seguente                
cadenzamento:                                                                   
- Lire 5.316.666 alla consegna ed approvazione di ciascuna delle                
prime due relazioni trimestrali e Lire 4.253.334 a presentazione                
dell'ultima relazione;                                                          
- concomitante rimborso delle spese sostenute nel trimestre, a                  
seguito di presentazione ed approvazione di idonea documentazione               
giustificativa.                                                                 
Art. 7                                                                          
Ogni elaborato dovra' essere consegnato in triplice copia                       
accompagnato da tutti i materiali tecnici accessori.                            
L'intero materiale restera' di proprieta' piena ed assoluta della               
Regione Emilia-Romagna la quale potra' farne l'uso che riterra'                 
opportuno, senza che l'incaricato possa sollevare obiezioni di sorta.           
Art. 8                                                                          
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che              
non sia possibile comporre in via amichevole e' deferita al giudizio            
di un Collegio arbitrale (con sede in Bologna) composto di tre membri           
di cui due nominati da ognuna delle parti della presente convenzione            
ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in           
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                   
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio                   
arbitrale, saranno anticipate dalla parte che ne richiede                       
l'intervento e ripartite in base alle determinazioni del collegio               
arbitrale che dovra' pronunciarsi entro novanta giorni dalla sua                
costituzione.                                                                   
Art. 9                                                                          
Per quanto altrimenti non previsto nella presente convenzione, sara'            
esclusivamente competente il Foro di Bologna.                                   
Art. 10                                                                         
Tutte le spese del presente atto, relative, accessorie e conseguenti            
sono a carico del dott. Roberto Renzi.                                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Roberto Renzi                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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