DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 2326
Conferimento di incarico al prof. avv. Stefano Zunarelli di consulenza tecnico-giuridica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi 549/95 e 662/96 (rispettivamente di accompagnamento
alle finanziarie 1996 e 1997), che hanno riavviato il processo di
decentramento amministrativo delle funzioni dello Stato alle Regioni,
fra l'altro in settori di vitale importanza quali le ferrovie, le
strade i sistemi portuali e le vie di navigazione;
vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali,
per la riforma della pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, che concretizza e generalizza il
processo di cui sopra, delegando il Governo ad emanare gli appositi
decreti (di cui il primo sul trasporto pubblico stradale e
ferroviario e' gia' stato presentato);
considerato che la citata Legge 59/97 configura in termini e tempi
stringenti l'attribuzione alla Regione di tali funzioni;
viste le proprie deliberazioni n. 465 del 3 aprile 1997 e n.1033 del
17 giugno 1997 in cui e' stata ripetutamente affermata l'urgenza di
predisporre le condizioni per il subentro nelle competenze
attualmente in fase di delega dallo Stato;
vista la L.R. 45/79, che all'art. 3 e seguenti disciplina il Piano
regionale integrato dei trasporti (PRIT);
considerato quindi il progressivo aumento delle competenze normative
e regolamentari della Regione nelle materie connesse al trasporto di
cose e persone, con particolare riferimento al trasporto pubblico
locale e alle esigenze di integrazione fra sistemi e servizi di
trasporto di differente natura tecnica e gestionale;
considerato inoltre che nella stessa Legge 59/97 si individuano le
Regioni come destinatarie del trasferimento di parti rilevanti del
demanio stradale dello Stato e delle relative competenze
programmatorie e gestionali, con particolare riferimento alla
manutenzione, alla gestione della sicurezza, alla definizione dei
nuovi interventi, anche a seguito di consistenti trasferimenti
finanziari;
considerata la particolare complessita' che e' venuta assumendo la
disciplina in materia di assetto infrastrutturale e di gestione dei
servizi di trasporto, specie in relazione alla crescente incidenza
degli interventi normativi dell'Unione Europea, con riferimento ai
quali si pongono sempre piu' spesso problemi di coordinamento;
(omissis)
ritenuto che la complessita' della suddetta tematica richiede
competenze tecnico-professionali specialistiche che non trovano
riscontro all'interno dell'apparato regionale anche in considerazione
del carattere eccezionale e comunque transitorio di tale specifica
esigenza;ritenuta pertanto la necessita' di assicurare alla Direzione
generale Trasporti e Sistemi di mobilita' un apporto specifico sui
seguenti aspetti:
a) consulenza tecnico-giuridica in materia di trasporti stradali e
ferroviari, in ordine allo studio, la ricerca, la predisposizione e
l'elaborazione di progetti normativi e regolamentari ad iniziativa
dell'Assessorato, inerenti l'attuazione delle deleghe fondamentali
previste dalla Legge 59/97 e limitatamente ai rapporti con i soggetti
non istituzionali di rilevante interesse per l'attuazione delle
politiche regionali;
b) formulazione di pareri legali su questioni di particolare rilievo
poste in discussione dagli interlocutori della Regione;
c) consulenza in ordine alle implicazioni, per l'attivita' normativa
ed amministrativa della Regione e in particolare per la fase di
elaborazione del PRIT, costituite dalla parallela evoluzione
normativa nel settore dei trasporti in atto a livello comunitario ed
internazionale;
ritenuto che la consulenza specifica debba svolgersi durante il
periodo particolarmente critico della prima attuazione della Legge
59/97 e comunque per una durata di almeno un anno;
ritenuta l'opportunita' di affidare un incarico di consulenza ad un
professionista che sia in grado di garantire non solo la qualita' dei
pareri richiestigli sui diversi argomenti sopra richiamati, ma anche
di interagire costruttivamente e tempestivamente con gli uffici della
Direzione generale Trasporti e Sistemi di mobilita';
valutato pertanto, anche in virtu' della complessita' e
diversificazione delle competenze richieste, che per il suddetto
incarico non sia fondatamente prospettabile l'impiego della gara
pubblica o della licitazione privata per la scelta dei contraenti;
ritenuto che, per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, appare
opportuno avvalersi del prof. avv. Stefano Zunarelli, ordinario di
Diritto della navigazione presso l'Universita' di Bologna, membro
della Commissione per la riforma del codice della navigazione presso
il Ministero di Grazia e Giustizia, esperto di diritto della
navigazione e dei trasporti;
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di conferire al prof. avv. Stefano Zunarelli l'incarico di
consulenza di cui alle premesse per la durata di un anno a partire
dalla stipula della convenzione subordinatamente all'acquisizione
delle informazioni di cui al DLgs 490/94;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato, che forma parte
integrante del presente provvedimento, e che regola il suddetto
incarico;
c) di fissare per l'incarico al prof. avv. Stefano Zunarelli il
compenso di Lire 60.000.000 oltre al contributo della Cassa
previdenza avvocati (CPA) 2% per Lire 1.200.000, e ad IVA 19% per
Lire 11.628.000, per complessive Lire 72.828.000, al lordo delle
ritenute di legge;
d) di imputare la spesa complessiva di Lire 72.828.000, registrata al
n. 5433 di impegno, al Capitolo 43025 "Spese per l'aggiornamento del
Piano regionale dei trasporti" (artt. 3 e seguenti della L.R. 1
dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche)" del Bilancio per
l'esercizio 1997 che presenta la necessaria disponibilita';
e) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/92 come
sostituito dall'art. 26 della L.R. 31/94 e ai termini della delibera
della Giunta regionale 2541/95, il Direttore generale ai Trasporti e
Sistemi di mobilita' provvedera' alla stipula degli atti di
convenzione;
f) di dare altresi' atto che alla liquidazione della spesa
provvedera', con propri atti formali il Direttore generale ai
Trasporti e Sistemi di mobilita' a norma dell'art. 61 della L.R.
31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,
secondo le modalita' stabilite dalla allegata convenzione dietro
presentazione di regolari fatture;
g) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
BOZZA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E IL PROF. AVV. STEFANO ZUNARELLI IN ORDINE ALLA
CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA
L'anno . . . . . addi' . . . . . . . . fra la Regione Emilia-Romagna
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 - codice fiscale
80062590379 - rappresentata dal Direttore generale ai Trasporti e
Sistemi di mobilita' in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . domiciliato per le
proprie funzioni presso l'Assessorato alla Mobilita', Viale Aldo Moro
n. 30, e il prof. avv. Stefano Zunarelli, nato a . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . il . . . . . . ., residente a . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna affida al prof. avv. Stefano Zunarelli, che
accetta, l'incarico di fornire consulenza specifica in materia
normativa e regolamentare riguardante i trasporti stradali e
ferroviari alla Direzione generale Trasporti e Sistemi di mobilita'
al fine di affrontare con coerenza ed affidabilita' i molteplici
problemi normativi e giuridici che in questa fase caratterizzano
l'impegno della Regione nel settore dei trasporti.
Le prestazioni dell'incaricato consisteranno nella elaborazione di
proposte e documenti, nonche' in pareri di norma scritti, in
partecipazione a riunioni ed incontri, sia pubblici sia ristretti.
Art. 2
Il Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita' effettuera'
il controllo e la vigilanza in relazione alla consulenza di cui
trattasi, assicurando la piena collaborazione dei servizi e strutture
dipendenti al consulente, nonche' la fornitura puntuale e tempestiva
della documentazione e del materiale necessari.
Il prof. avv. Stefano Zunarelli terra' personalmente il collegamento
con la Regione Emilia-Romagna.
Art. 3
Il prof. avv. Stefano Zunarelli dovra' in particolare fornire alla
Regione Emilia-Romagna:
a) consulenza tecnico-giuridica in materia di infrastrutture e
trasporti stradali e ferroviari, in ordine allo studio, la ricerca,
la predisposizione e l'elaborazione di progetti normativi e
regolamentari ad iniziativa dell'assessorato, inerenti l'attuazione
delle deleghe fondamentali previste dalla Legge 59/97 e limitatamente
ai rapporti con i soggetti non istituzionali di rilevante interesse
per l'attuazione delle politiche regionali;
b) formulazione di pareri legali su questioni di particolare rilievo
poste in discussione dagli interlocutori della Regione;
c) consulenza in ordine alle implicazioni, per l'attivita' normativa
ed amministrativa della Regione e in particolare per la fase di
elaborazione del PRIT, costituite dalla parallela evoluzione
normativa nel settore dei trasporti in atto a livello comunitario ed
internazionale.
Art. 4
La consulenza specifica avra' luogo durante il periodo della prima
attuazione della Legge 59/97 e comunque per la durata di un anno
dalla stipula della presente convenzione.
Il prof. avv. Stefano Zunarelli si impegna a stendere relazioni
trimestrali di sintesi dei documenti e dei pareri predetti, per
ciascuno dei quali si impegna comunque a fornire preventivamente la
previsione del tempo necessario alla stesura.
Art. 5
La Regione Emilia-Romagna corrispondera' al prof. avv. Stefano
Zunarelli, quale compenso globale e forfettario per la collaborazione
pattuita la somma di Lire 60.000.000 piu' contributo 2% della Cassa
previdenza avvocati (CPA) di Lire 1.200.000, oltre ad IVA 19% di Lire
11.628.000, per complessive Lire 72.828.000.
Tale compenso e' comprensivo delle voci:
- prestazioni del prof. avv. Stefano Zunarelli e del personale di
supporto;
- trasferte;
- editing e riproduzioni;
- spese generali.
Art. 6
La liquidazione del compenso avverra' trimestralmente, in quattro
soluzioni di pari importo, previa approvazione delle relazioni di cui
alla presente convenzione, da parte dei Servizi competenti per
materia.
La liquidazione di ciascuna rata sara' effettuata dietro
presentazione di regolare fattura.
Art. 7
Qualora si verificassero, per fatto della Regione, una o piu'
sospensioni temporali dei lavori per un periodo complessivo superiore
a 30 giorni, il prof. avv. Stefano Zunarelli avra' diritto al
prolungamento del termine finale.
Qualora una sospensione temporanea si protraesse oltre 60 giorni
consecutivi, per fatto imputabile alla Regione, il prof. avv. Stefano
Zunarelli potra' richiedere la risoluzione della presente
convenzione.
Art. 8
La Regione puo' recedere in ogni tempo dal contratto mediante il
pagamento delle prestazioni eseguite e di una indennita' pari al 10%
del valore delle prestazioni previste e non effettuate.
Qualora l'incaricato chieda di poter interrompere anticipatamente il
rapporto di collaborazione la Regione Emilia-Romagna potra'
accogliere tale istanza; in tal caso il compenso verra' rapportato
alla durata effettiva della collaborazione espletata, diminuito del
10%.
Art. 9
La Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare lo svolgimento delle
prestazioni oggetto della presente convenzione curera' di:
- mettere a disposizione dell'incaricato la documentazione (studi,
progetti, relazioni, memorie, delibere, ecc.) esistente ed utile ai
fini delle prestazioni da svolgere;
- promuovere il coordinamento e la collaborazione di tutti gli enti
ed organismi, pubblici e privati, interessati.
Art. 10
Il prof. avv. Stefano Zunarelli si impegna a partecipare a
conferenze, convegni e riunioni, relativi agli argomenti oggetto
della collaborazione, purche' effettuati nell'ambito della regione,
senza ulteriore onere finanziario per la Regione Emilia-Romagna,
oltre a quello di cui al precedente art. 8.
Art. 11
I rapporti, i documenti e gli allegati di qualsiasi tipo, di cui alla
presente convenzione, resteranno di proprieta' piena ed assoluta
della Regione Emilia-Romagna, la quale potra' farne l'uso totale o
parziale che riterra' opportuno senza che possano essere sollevate
eccezioni di sorta da parte dell'incaricato.
Art. 12
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che
non sia possibile risolvere in via amichevole, e' deferita al
giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale (con sede in Bologna)
composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante del
prof. avv. Stefano Zunarelli e da un terzo membro che lo presiede,
nominato dalle parti, di comune accordo oppure, in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio
arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento
e ripartite in base alle determinazioni del Collegio arbitrale
medesimo che dovra' pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua
costituzione.
Art. 13
Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene
dichiarato esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Art. 14
Tutte le spese del presente atto, relative, accessorie e conseguenti,
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'incaricato.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE GENERALE
TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'
Renzo Gorini Stefano Zunarelli