REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 33

MODIFICAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1998, N.24 "EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98"

          Art. 2                                                                
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127 Cost. e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa                
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua                        
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 9 ottobre 1998  ANTONIO LA FORGIA                                      
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 127                                                                       
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al                   
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,             
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.                 
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata             
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o                    
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,            
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per                        
l'apposizione del visto.                                                        
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta           
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici             
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita'             
davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto             
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide            
di chi sia la competenza.".                                                     
2) Il testo dell'articolo 31 dello Statuto regionale e' il seguente:            
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
- dei consiglieri Bignami, Balboni, Molinari e Tassi, presentato in             
data 26 agosto 1998; oggetto consiliare n. 4136 (VI legislatura); con           
richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio                
regionale nella seduta del 2 settembre 1998;                                    
- dei consiglieri Alni, Bertelli, Gilli, Guerra, Balboni, Leoni,                
Garagnani e Giacomino presentato in data 2 settembre 1998; oggetto              
consiliare n. 4160 (VI legislatura); con richiesta di dichiarazione             
dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2              
settembre 1998;                                                                 
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, nel n. 263 e n. 264 in data 11 settembre               
1998;                                                                           
- assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
sociale", in sede referente e in sede consultiva alla Commissione               
consiliare "Bilancio e Programmazione".                                         
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14 del 3               
settembre 1998, con relazione scritta del consigliere Lombardi;                 
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3             
settembre 1998, atto n. 143/98;                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1904/4.1.27/C.G.              
dell'1 ottobre 1998.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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