REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 33

MODIFICAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1998, N.24 "EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. Sono prorogati di sessanta giorni i termini previsti dall'art. 4,            
comma 3, e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3 luglio 1998, n. 24,               
relativi alla presentazione delle richieste di contributi                       
rispettivamente per i danni cagionati dagli eventi alluvionali e                
dissesti idrogeologici e per i danni conseguenti agli eventi sismici            
dei giorni 15 e 16 ottobre 1996.                                                
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 1998,           
dopo il termine "residenti" si aggiunge l'espressione "nella regione            
Emilia-Romagna".                                                                
3. Gli importi di Lire 10 milioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della           
L.R. n. 24 del 1998 sono elevati a Lire 20 milioni.                             
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24             
concernente Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna.                 
Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la                     
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel                  
territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98, convertito con               
modifiche in Legge 61/98, e' il seguente:                                       
"Art. 4 - Contributi a favore di soggetti privati per danni a                   
immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi                   
alluvionali e dissesti idrogeologici                                            
omissis                                                                         
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1,             
corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per               
lavori di importo fino a Lire 10 milioni, ovvero di perizia giurata             
redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore            
a Lire 10 milioni, devono essere presentate al Comune ove e' ubicato            
l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in              
vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di            
notorieta' o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo              
con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di                 
casualita' dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del             
grave danno ai sensi del comma 2.                                               
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24             
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 8 - Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi                 
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1              
dell'art. 5, gia' oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi                   
dell'ordinanza commissariale 13/97, corredate dalle perizie giurate             
di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove           
e' ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni                  
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 3               
luglio 1998,  n.24 citata alla nota 1) al presente articolo, era il             
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Contributi a favore di soggetti privati per danni a                   
immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi                   
alluvionali e dissesti idrogeologici                                            
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della              
legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e nei              
limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima legge:                
a) ai soggetti residenti che, alla data degli eventi calamitosi,                
risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di                  
abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con             
priorita' per le abitazioni principali;                                         
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24             
e' riportato alla nota 1) del presente articolo.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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