LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 33
MODIFICAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1998, N.24 "EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono prorogati di sessanta giorni i termini previsti dall'art. 4,
comma 3, e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3 luglio 1998, n. 24,
relativi alla presentazione delle richieste di contributi
rispettivamente per i danni cagionati dagli eventi alluvionali e
dissesti idrogeologici e per i danni conseguenti agli eventi sismici
dei giorni 15 e 16 ottobre 1996.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 1998,
dopo il termine "residenti" si aggiunge l'espressione "nella regione
Emilia-Romagna".
3. Gli importi di Lire 10 milioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della
L.R. n. 24 del 1998 sono elevati a Lire 20 milioni.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24
concernente Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna.
Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel
territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98, convertito con
modifiche in Legge 61/98, e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi a favore di soggetti privati per danni a
immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi
alluvionali e dissesti idrogeologici
omissis
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1,
corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per
lavori di importo fino a Lire 10 milioni, ovvero di perizia giurata
redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore
a Lire 10 milioni, devono essere presentate al Comune ove e' ubicato
l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo
con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di
casualita' dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del
grave danno ai sensi del comma 2.
omissis".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 8 - Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1
dell'art. 5, gia' oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi
dell'ordinanza commissariale 13/97, corredate dalle perizie giurate
di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove
e' ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
omissis".
Comma 2
3) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 3
luglio 1998, n.24 citata alla nota 1) al presente articolo, era il
seguente:
"Art. 4 - Contributi a favore di soggetti privati per danni a
immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi
alluvionali e dissesti idrogeologici
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della
legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e nei
limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima legge:
a) ai soggetti residenti che, alla data degli eventi calamitosi,
risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di
abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con
priorita' per le abitazioni principali;
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24
e' riportato alla nota 1) del presente articolo.