REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

          Art. 9                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31                
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua                  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 9 ottobre 1998  ANTONIO LA FORGIA                                      
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:                          
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 982 del 22 giugno 1998; oggetto consiliare n. 3941 (VI                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1998;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 252 in data 15 luglio 1998;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive".                                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del             
16 luglio 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Bottazzi;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 settembre                
1998, atto n. 140/98;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1902/4.1.24/C.G.              
dell'1 ottobre 1998.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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