REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

          Art. 8                                                                
Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11               
della Legge 30 aprile 1976, n. 386                                              
1. In attuazione dell'art. 24 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, la             
Regione adegua la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della             
Legge 30 aprile 1976, n. 386 in ordine ai beni immobili della riforma           
fondiaria, secondo quanto disposto dai seguenti commi.                          
2. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione              
dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati dalla             
Regione, a decorrere dall'1 gennaio 1999, tramite proprie strutture             
organizzative e la gestione speciale di cui all'art. 7 della L.R. 1             
aprile 1993, n. 18 cessa alla data del 31 dicembre 1998.                        
3. Il riservato dominio a favore della Regione sui terreni assegnati            
ai sensi dell'art. 10 della Legge 386/76 permane fino al pagamento              
della decima annualita' del prezzo di assegnazione. Le successive               
annualita', ai sensi dell'art. 10 della Legge 386/76, restano oneri             
reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e previlegi             
stabiliti per le imposte dirette.                                               
4. I terreni, per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento             
della cessazione del riservato dominio di cui al comma 3:                       
a) sono soggetti ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui               
agli articoli 4 e 5 della Legge 29 maggio 1967,  n.379;                         
b) possono essere alienati esclusivamente a favore dei soggetti, al             
prezzo e alle condizioni previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 10 della            
Legge 386/76.                                                                   
5. I terreni agricoli pervenuti alla Regione in base alle leggi di              
riforma fondiaria a seguito della soppressione dell'Ente regionale di           
sviluppo agricolo, che siano o ritornino nella disponibilita' della             
Regione stessa, sono assegnati alle condizioni previste dalla                   
normativa vigente per la formazione della proprieta'                            
diretto-coltivatrice.                                                           
6. Le cessioni a cooperative agricole, e loro consorzi, di terreni              
destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro           
pertinenze possono essere disposte secondo la disciplina di cui                 
all'art. 11 della Legge 386/76, purche' i relativi atti di                      
trasferimento siano stipulati entro il 31 dicembre 1998.                        
Successivamente, le cessioni vengono disposte ai sensi della                    
normativa regionale per l'alienazione del patrimonio disponibile                
della Regione.                                                                  
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della                       
soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla           
gestione ad esaurimento della riforma fondiaria che nel rispetto                
della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni           
complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono             
essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito                   
dall'Ufficio tecnico erariale, secondo le modalita' fissate dalle               
norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.               
8. I terreni e le opere pervenuti alla Regione a seguito della                  
soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla           
gestione ad esaurimento della riforma fondiaria destinati e                     
destinabili ad uso di pubblico e generale interesse, o a fini di                
assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti                  
gratuitamente in proprieta' alle Amministrazioni pubbliche o agli               
enti interessati.                                                               
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si               
osservano le norme di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 386/76.             
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Nota alla rubrica                                                               
1) Il testo degli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n.            
386 concernente Norme di principio, norme particolari e finanziarie             
concernenti gli enti di sviluppo, e' il seguente:                               
"Art. 9                                                                         
I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei             
terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa              
attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non             
rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono               
espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso            
al bilancio dell'Ente regionale.                                                
Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei                
ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonche' la quota di            
spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.           
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il                
Ministero del Tesoro, stabilisce le modalita' e condizioni per                  
l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonche' i criteri              
per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano,            
a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di                 
previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle                   
Foreste.                                                                        
Le annualita' del prezzo di assegnazione di terreni di riforma                  
fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge,           
saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro.             
L'articolo 7 della Legge 14 luglio 1965, n. 901, e' abrogato.                   
          Art. 10                                                               
Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni                 
assegnati ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 maggio 1950, n.              
230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del                
prezzo di assegnazione. Le successive annualita' dovute                         
dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo,                 
costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le           
norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.                          
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti             
per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui              
agli articoli 4 e 5 della Legge 29 maggio 1967, n. 379.                         
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono              
assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12            
della Legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della Legge 17                
maggio 1950, n. 230, e' abrogato.                                               
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di                
sviluppo ai sensi delle Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre               
1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di               
riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari            
manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4               
della Legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in              
ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi                   
confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.                        
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle Leggi 12 maggio 1950,           
n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati                       
esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori           
diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui           
nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo                
norme fissate dalla legge regionale.                                            
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo,                 
previsti dall'articolo 4 della Legge 29 maggio 1967, n. 379.                    
          Art. 11                                                               
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni                   
destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro           
pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la              
formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di               
cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni            
contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione             
del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20                      
annualita'.                                                                     
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai              
sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite             
utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra                  
agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati           
ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio Tecnico              
erariale.                                                                       
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di                  
sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.              
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e           
destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di                  
assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti                  
gratuitamente, previa approvazione della Regione, in proprieta' delle           
Amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.".                           
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 24 della Legge 8 maggio 1998, n. 146                      
concernente Disposizioni per la semplificazione e la                            
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento                 
dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di                 
carattere finanziario, e' il seguente:                                          
"Art. 24 - Trasferimento alle Regioni di funzioni normative                     
1. Sono trasferite alle Regioni le funzioni normative, esercitabili             
entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della            
presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui           
agli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386,                    
acquisiti al patrimonio degli enti gestori in forza dei citati                  
articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti               
stessi.                                                                         
2. Le Regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli              
articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realta'            
locali.".                                                                       
3) Il testo degli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n.            
386 e' riportato alla nota 1) del presente articolo.                            
Comma 2                                                                         
4) Il testo dell'art. 7 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18 concernente             
Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per                       
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n.             
44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle                    
strutture organizzative della Regione, e' il seguente:                          
"Art. 7 - Gestione speciale                                                     
1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione              
dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonche' dei terreni           
e delle opere di cui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600, gia' svolti              
dall'ERSA ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 aprile 1976, n. 386,              
sono espletati dalla Regione attraverso un'apposita gestione                    
speciale, con bilancio separato, che si avvale del Servizio istituito           
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.                                        
2. I provvedimenti relativi ai compiti ad esaurimento di cui al                 
presente articolo sono assunti da un Commissario per la gestione                
speciale, nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia                
giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti                
regionali. La nomina ha effetto dalla data di scioglimento dell'ERSA.           
Con la delibera di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso,                  
rapportato all'attivita' da svolgere, la disciplina dell'incarico               
nonche' le modalita' di svolgimento e la durata del medesimo che non            
potra' superare i cinque anni, salvo rinnovo.                                   
3. La Giunta approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo              
annuale della gestione speciale e provvede al successivo loro invio             
al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi e per gli                
effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 386 del 1976; con la                   
delibera di cui al comma 2 la Giunta regionale determina inoltre le             
categorie degli atti del Commissario sottoposti al controllo della              
Giunta stessa e le altre forme di controllo, vigilanza e indirizzo              
sulla gestione.".                                                               
Comma 3                                                                         
5) Il testo dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 e'                  
riportato alla nota 1) del presente articolo.                                   
Comma 4                                                                         
6) Il testo degli articoli 4 e 5 della Legge 29 maggio 1967, n. 379             
concernente Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 4                                                                         
Il fondo riscattato e' soggetto a vincolo di indivisibilita' ai sensi           
della Legge 3 giugno 1940, n. 1078.                                             
Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima                      
assegnazione, il fondo non potra' essere alienato tranne che all'Ente           
che ha disposto l'assegnazione o a coltivatori diretti o ad altri               
manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una               
forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per             
le normali necessita' di coltivazione del fondo medesimo e degli                
altri eventualmente posseduti.                                                  
La vendita non potra' essere effettuata ad un prezzo superiore a                
quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale                        
dell'Agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare                       
all'Ispettorato provinciale all'Agricoltura il prezzo al quale                  
intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se             
il prezzo - tenuto conto del costo delle opere di trasformazione                
eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitate all'assegnatario - non            
eccede il limite della congruita' determinata ai termini                        
dell'articolo 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale             
limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando                  
dichiarazione all'assegnatario alienante.                                       
L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito            
nell'acquisto a parita' di condizioni, per utilizzare il terreno in             
conformita' ai propri fini istituzionali. Hanno altresi' diritto a              
prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti.             
Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti,            
i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro                 
avente diritto a prelazione.                                                    
Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo               
comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori             
diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione            
indicandone il prezzo, che comunque non puo' superare il limite di              
congruita' di cui al terzo comma.                                               
L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti               
possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di           
trenta giorni dalla notificazione. Ove piu' coltivatori diretti                 
proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione,           
decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore            
ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni                  
confinanti.                                                                     
Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli              
atti che abbiano per effetto la variazione della originaria                     
dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati                  
dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a piu' fondi,           
per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini            
o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello              
stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione            
in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli autorizzati                   
dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.                                    
          Art. 5                                                                
I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo                  
debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del           
fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve               
essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.                      
A tutti gli atti e formalita' relativi a tale acquisto si applicano             
le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29                
della Legge 12 maggio 1950,  n.230, dall'articolo 3 della Legge 18              
maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della Legge 21 marzo 1953, n.            
224.                                                                            
La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i                 
terreni di riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 28 della Legge 2           
giugno 1961, n. 454, e' prorogata per otto anni.                                
Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai              
precedenti articoli 2 e 3 e' garantito nelle forme e nei modi                   
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della Legge 2 giugno                
1961, n. 454.                                                                   
7) Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976,            
n. 386 e' riportato alla nota 1) del presente articolo.                         
Comma 6                                                                         
8) Il testo dell'art. 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 e'                  
riportato alla nota 1) del presente articolo.                                   
Comma 9                                                                         
9) Il testo degli articoli 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386           
e' riportato alla nota 1) del presente articolo.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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