LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 8
Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11
della Legge 30 aprile 1976, n. 386
1. In attuazione dell'art. 24 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, la
Regione adegua la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della
Legge 30 aprile 1976, n. 386 in ordine ai beni immobili della riforma
fondiaria, secondo quanto disposto dai seguenti commi.
2. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione
dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati dalla
Regione, a decorrere dall'1 gennaio 1999, tramite proprie strutture
organizzative e la gestione speciale di cui all'art. 7 della L.R. 1
aprile 1993, n. 18 cessa alla data del 31 dicembre 1998.
3. Il riservato dominio a favore della Regione sui terreni assegnati
ai sensi dell'art. 10 della Legge 386/76 permane fino al pagamento
della decima annualita' del prezzo di assegnazione. Le successive
annualita', ai sensi dell'art. 10 della Legge 386/76, restano oneri
reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e previlegi
stabiliti per le imposte dirette.
4. I terreni, per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento
della cessazione del riservato dominio di cui al comma 3:
a) sono soggetti ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui
agli articoli 4 e 5 della Legge 29 maggio 1967, n.379;
b) possono essere alienati esclusivamente a favore dei soggetti, al
prezzo e alle condizioni previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 10 della
Legge 386/76.
5. I terreni agricoli pervenuti alla Regione in base alle leggi di
riforma fondiaria a seguito della soppressione dell'Ente regionale di
sviluppo agricolo, che siano o ritornino nella disponibilita' della
Regione stessa, sono assegnati alle condizioni previste dalla
normativa vigente per la formazione della proprieta'
diretto-coltivatrice.
6. Le cessioni a cooperative agricole, e loro consorzi, di terreni
destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro
pertinenze possono essere disposte secondo la disciplina di cui
all'art. 11 della Legge 386/76, purche' i relativi atti di
trasferimento siano stipulati entro il 31 dicembre 1998.
Successivamente, le cessioni vengono disposte ai sensi della
normativa regionale per l'alienazione del patrimonio disponibile
della Regione.
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della
soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla
gestione ad esaurimento della riforma fondiaria che nel rispetto
della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni
complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono
essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito
dall'Ufficio tecnico erariale, secondo le modalita' fissate dalle
norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione.
8. I terreni e le opere pervenuti alla Regione a seguito della
soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla
gestione ad esaurimento della riforma fondiaria destinati e
destinabili ad uso di pubblico e generale interesse, o a fini di
assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti
gratuitamente in proprieta' alle Amministrazioni pubbliche o agli
enti interessati.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si
osservano le norme di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 386/76.
NOTE ALL'ART. 8
Nota alla rubrica
1) Il testo degli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n.
386 concernente Norme di principio, norme particolari e finanziarie
concernenti gli enti di sviluppo, e' il seguente:
"Art. 9
I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei
terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa
attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non
rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono
espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso
al bilancio dell'Ente regionale.
Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei
ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonche' la quota di
spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il
Ministero del Tesoro, stabilisce le modalita' e condizioni per
l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonche' i criteri
per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano,
a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste.
Le annualita' del prezzo di assegnazione di terreni di riforma
fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge,
saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro.
L'articolo 7 della Legge 14 luglio 1965, n. 901, e' abrogato.
Art. 10
Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni
assegnati ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 maggio 1950, n.
230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del
prezzo di assegnazione. Le successive annualita' dovute
dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo,
costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le
norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti
per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui
agli articoli 4 e 5 della Legge 29 maggio 1967, n. 379.
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono
assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12
della Legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della Legge 17
maggio 1950, n. 230, e' abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di
sviluppo ai sensi delle Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre
1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di
riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari
manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4
della Legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in
ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi
confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle Leggi 12 maggio 1950,
n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati
esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori
diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui
nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo
norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo,
previsti dall'articolo 4 della Legge 29 maggio 1967, n. 379.
Art. 11
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni
destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro
pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la
formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di
cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni
contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione
del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20
annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai
sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite
utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra
agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati
ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio Tecnico
erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di
sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e
destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di
assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti
gratuitamente, previa approvazione della Regione, in proprieta' delle
Amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.".
Comma 1
2) Il testo dell'art. 24 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
concernente Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di
carattere finanziario, e' il seguente:
"Art. 24 - Trasferimento alle Regioni di funzioni normative
1. Sono trasferite alle Regioni le funzioni normative, esercitabili
entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui
agli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386,
acquisiti al patrimonio degli enti gestori in forza dei citati
articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti
stessi.
2. Le Regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli
articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realta'
locali.".
3) Il testo degli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n.
386 e' riportato alla nota 1) del presente articolo.
Comma 2
4) Il testo dell'art. 7 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18 concernente
Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n.
44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle
strutture organizzative della Regione, e' il seguente:
"Art. 7 - Gestione speciale
1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione
dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonche' dei terreni
e delle opere di cui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600, gia' svolti
dall'ERSA ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 aprile 1976, n. 386,
sono espletati dalla Regione attraverso un'apposita gestione
speciale, con bilancio separato, che si avvale del Servizio istituito
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.
2. I provvedimenti relativi ai compiti ad esaurimento di cui al
presente articolo sono assunti da un Commissario per la gestione
speciale, nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia
giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti
regionali. La nomina ha effetto dalla data di scioglimento dell'ERSA.
Con la delibera di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso,
rapportato all'attivita' da svolgere, la disciplina dell'incarico
nonche' le modalita' di svolgimento e la durata del medesimo che non
potra' superare i cinque anni, salvo rinnovo.
3. La Giunta approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
annuale della gestione speciale e provvede al successivo loro invio
al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 386 del 1976; con la
delibera di cui al comma 2 la Giunta regionale determina inoltre le
categorie degli atti del Commissario sottoposti al controllo della
Giunta stessa e le altre forme di controllo, vigilanza e indirizzo
sulla gestione.".
Comma 3
5) Il testo dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 e'
riportato alla nota 1) del presente articolo.
Comma 4
6) Il testo degli articoli 4 e 5 della Legge 29 maggio 1967, n. 379
concernente Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria, e' il
seguente:
"Art. 4
Il fondo riscattato e' soggetto a vincolo di indivisibilita' ai sensi
della Legge 3 giugno 1940, n. 1078.
Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima
assegnazione, il fondo non potra' essere alienato tranne che all'Ente
che ha disposto l'assegnazione o a coltivatori diretti o ad altri
manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una
forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per
le normali necessita' di coltivazione del fondo medesimo e degli
altri eventualmente posseduti.
La vendita non potra' essere effettuata ad un prezzo superiore a
quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale
dell'Agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare
all'Ispettorato provinciale all'Agricoltura il prezzo al quale
intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se
il prezzo - tenuto conto del costo delle opere di trasformazione
eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitate all'assegnatario - non
eccede il limite della congruita' determinata ai termini
dell'articolo 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale
limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando
dichiarazione all'assegnatario alienante.
L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito
nell'acquisto a parita' di condizioni, per utilizzare il terreno in
conformita' ai propri fini istituzionali. Hanno altresi' diritto a
prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti.
Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti,
i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro
avente diritto a prelazione.
Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo
comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori
diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione
indicandone il prezzo, che comunque non puo' superare il limite di
congruita' di cui al terzo comma.
L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti
possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di
trenta giorni dalla notificazione. Ove piu' coltivatori diretti
proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione,
decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore
ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni
confinanti.
Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli
atti che abbiano per effetto la variazione della originaria
dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati
dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a piu' fondi,
per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini
o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello
stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione
in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli autorizzati
dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.
Art. 5
I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo
debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del
fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve
essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.
A tutti gli atti e formalita' relativi a tale acquisto si applicano
le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29
della Legge 12 maggio 1950, n.230, dall'articolo 3 della Legge 18
maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della Legge 21 marzo 1953, n.
224.
La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i
terreni di riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 28 della Legge 2
giugno 1961, n. 454, e' prorogata per otto anni.
Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai
precedenti articoli 2 e 3 e' garantito nelle forme e nei modi
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della Legge 2 giugno
1961, n. 454.
7) Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976,
n. 386 e' riportato alla nota 1) del presente articolo.
Comma 6
8) Il testo dell'art. 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 e'
riportato alla nota 1) del presente articolo.
Comma 9
9) Il testo degli articoli 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
e' riportato alla nota 1) del presente articolo.