LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 7
Integrazione dell'art. 33
1. Al comma 2 dell'art. 33 della L.R. 15/97, dopo la parola
"previste" sono inserite le seguenti parole: "al comma 3 bis
dell'art. 24 e".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15
citata alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 33 - Norme finanziarie
omissis
2. Per far fronte alle spese previste al comma 3 bis dell'art. 24 e
agli artt. 27 e 28, si provvede mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati
della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31 del
1977.".