LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 6
Modifica all'art. 30
1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 15/97
l'anno "1997" e' sostituito con l'anno "1999".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 30 - Disposizioni attuative e procedimentali
omissis
3. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa ed
in deroga al comma 2, i procedimenti in corso di natura finanziaria
che comportano l'erogazione di somme ai beneficiari sono conclusi
dagli enti competenti in base alla legislazione vigente fino
all'entrata in vigore della presente legge. I procedimenti non
conclusi entro il 31 dicembre 1997 sono perfezionati dagli enti
competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
omissis".