REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

          Art. 5                                                                
Modifica all'art. 28                                                            
1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 15/97 e' aggiunto il                 
seguente comma:                                                                 
"3 bis. Sono altresi' a carico della Regione gli oneri relativi ai              
beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo               
esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e               
Comunita' Montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla             
Regione. In ogni caso tale importo non dovra' superare l'importo                
originariamente assegnato a norma del comma 3.".                                
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 28 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 citata alla              
nota all'art. 1, cosi' come modificato, e' il seguente:                         
"Art. 28 - Beni per l'esercizio delle funzioni                                  
1. I beni mobili ed immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo            
per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di                   
Comunita' Montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle             
Province competenti per territorio.                                             
2. Il Presidente della Regione provvede con decreto                             
all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei           
quali e' redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti                     
interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprieta' alla                   
Provincia la quale succede altresi' nei rapporti attivi e passivi               
relativi agli immobili.                                                         
3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle           
Comunita' Montane sono a carico della Regione per il tempo in cui               
detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla              
presente legge.                                                                 
3 bis. Sono altresi' a carico della Regione gli oneri relativi ai               
beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo               
esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e               
Comunita' Montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla             
Regione. In ogni caso tale importo non dovra' superare l'importo                
originariamente assegnato a norma del comma 3.                                  
4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle                 
funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione              
deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.                   
5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla                
presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle           
Province e alle Comunita' Montane secondo le rispettive competenze.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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