LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 5
Modifica all'art. 28
1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 15/97 e' aggiunto il
seguente comma:
"3 bis. Sono altresi' a carico della Regione gli oneri relativi ai
beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo
esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e
Comunita' Montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla
Regione. In ogni caso tale importo non dovra' superare l'importo
originariamente assegnato a norma del comma 3.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'art. 28 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 citata alla
nota all'art. 1, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 28 - Beni per l'esercizio delle funzioni
1. I beni mobili ed immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo
per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di
Comunita' Montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle
Province competenti per territorio.
2. Il Presidente della Regione provvede con decreto
all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei
quali e' redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti
interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprieta' alla
Provincia la quale succede altresi' nei rapporti attivi e passivi
relativi agli immobili.
3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle
Comunita' Montane sono a carico della Regione per il tempo in cui
detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge.
3 bis. Sono altresi' a carico della Regione gli oneri relativi ai
beni immobili o alle porzioni di beni immobili utilizzati in modo
esclusivo per l'esercizio di funzioni di competenza di Province e
Comunita' Montane in sostituzione dei beni immobili assegnati dalla
Regione. In ogni caso tale importo non dovra' superare l'importo
originariamente assegnato a norma del comma 3.
4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione
deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.
5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla
presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle
Province e alle Comunita' Montane secondo le rispettive competenze.".