LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 4
Modifiche all'art. 24
1. Il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/97 e' sostituito dal
seguente:
"3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione
fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria
d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni
contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non
abbia assegnato proprio personale mediante mobilita'.".
2. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/97 e' aggiunto il
seguente comma:
"3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa,
delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la
Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in
applicazione delle intese di cui al comma 2.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
omissis
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra
strutture e organici possono ricorrere, d'intesa con la Regione, e
nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni
in via straordinaria con contratti a tempo determinato, qualora la
Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante
mobilita'.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 citata alla
nota all'art. 1, cosi' come modificato e integrato, e' il seguente:
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della
Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi
territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi
provinciali Agricoltura e' posto in comando funzionale presso le
corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di
cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa,
un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante
adeguamento della struttura organizzativa regionale.
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra
strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa
con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali
vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato
proprio personale mediante mobilita'.
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa,
delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la
Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in
applicazione delle intese di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
data di trasferimento del personale definita dall'intesa di cui al
comma 1 dell'art. 25, in ciascuna Provincia e' realizzata una
sperimentazione organizzativa che con il piu' adeguato impiego dei
fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo
delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento
qualitativo dei servizi erogati all'utenza.
5. La sperimentazione e' realizzata con un progetto regionale il
quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno
specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante
l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio
qualita'", aperto, su indicazione delle Province, anche a
rappresentanti delle associazioni agricole.
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalita' stabilite
nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito
dalla Regione per il proprio personale.".