REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

          Art. 4                                                                
Modifiche all'art. 24                                                           
1. Il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/97 e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
"3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione              
fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria                
d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni                       
contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non               
abbia assegnato proprio personale mediante mobilita'.".                         
2. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 15/97 e' aggiunto il                 
seguente comma:                                                                 
"3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa,             
delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la           
Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilita' di                    
bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione                
delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in                  
applicazione delle intese di cui al comma 2.".                                  
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15           
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:                                   
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa                   
omissis                                                                         
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra           
strutture e organici possono ricorrere, d'intesa con la Regione, e              
nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni             
in via straordinaria con contratti a tempo determinato, qualora la              
Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante                   
mobilita'.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 citata alla           
nota all'art. 1, cosi' come modificato e integrato, e' il seguente:             
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa                   
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della                 
Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi                
territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi              
provinciali Agricoltura e' posto in comando funzionale presso le                
corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di              
cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.                               
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative,           
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente            
legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa,               
un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante             
adeguamento della struttura organizzativa regionale.                            
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra           
strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa           
con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali                   
vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato            
proprio personale mediante mobilita'.                                           
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa,              
delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la           
Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilita' di                    
bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione                
delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in                  
applicazione delle intese di cui al comma 2.                                    
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla             
data di trasferimento del personale definita dall'intesa di cui al              
comma 1 dell'art. 25, in ciascuna Provincia e' realizzata una                   
sperimentazione organizzativa che con il piu' adeguato impiego dei              
fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo               
delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento           
qualitativo dei servizi erogati all'utenza.                                     
5. La sperimentazione e' realizzata con un progetto regionale il                
quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno              
specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante                
l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio               
qualita'", aperto, su indicazione delle Province, anche a                       
rappresentanti delle associazioni agricole.                                     
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalita' stabilite           
nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito               
dalla Regione per il proprio personale.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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