REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

          Art. 3                                                                
Integrazione dell'art. 3                                                        
1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15/97 e' aggiunta la seguente              
lettera:                                                                        
"l bis. le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del            
comma 1 dell'art. 2.".                                                          
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15               
citata alla nota all'art. 1, cosi' come integrato, e' il seguente:              
"Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunita'                  
Montane                                                                         
omissis                                                                         
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative                      
concernenti:                                                                    
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo                 
agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal                    
programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;            
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei           
carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il                    
conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;                      
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e               
regionali, comprese le nomine;                                                  
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa           
la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 7              
febbraio 1992,  n.7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti             
locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche           
ed integrazioni;                                                                
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare            
e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi           
alimentari;                                                                     
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e             
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;                              
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per           
l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri                  
genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei                
veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale             
nonche' dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;           
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attivita' di utilizzazione           
dei fanghi di depurazione in agricoltura;                                       
i) le attivita' di assistenza tecnica e divulgazione di livello                 
provinciale nonche' la realizzazione delle relative azioni comuni;              
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti                 
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.                                   
2 bis. Le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del             
comma 1 dell'art. 2.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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