LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 3
Integrazione dell'art. 3
1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15/97 e' aggiunta la seguente
lettera:
"l bis. le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del
comma 1 dell'art. 2.".
NOTA ALL'ART. 3
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15
citata alla nota all'art. 1, cosi' come integrato, e' il seguente:
"Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunita'
Montane
omissis
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo
agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal
programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei
carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il
conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e
regionali, comprese le nomine;
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa
la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 7
febbraio 1992, n.7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti
locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche
ed integrazioni;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare
e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi
alimentari;
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per
l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri
genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei
veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale
nonche' dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attivita' di utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura;
i) le attivita' di assistenza tecnica e divulgazione di livello
provinciale nonche' la realizzazione delle relative azioni comuni;
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
2 bis. Le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del
comma 1 dell'art. 2.".