LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA
Art. 2
Modifica all'art. 2
1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 15/97 e'
sostituita dalla seguente:
"g) la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti
agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme
organizzative, nonche' le relative funzioni di rilievo regionale
specificate con apposito atto;".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 30
maggio 1997, n.15 citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 2 - Funzioni riservate alla Regione
1. Sono di competenza della Regione:
omissis
g) le funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la
regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
omissis".