REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 31

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 15 RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34". NORME IN MATERIA DI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Integrazione dell'art. 1                                                        
1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15                 
"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di                   
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34" e'                   
aggiunto il seguente comma:                                                     
"2 bis. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite           
dal DLgs 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme della presente                 
legge.".                                                                        
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 concernente               
Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di                    
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, cosi' come           
integrato, e' il seguente:                                                      
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La presente legge ha lo scopo di rendere l'azione di                         
programmazione, progettazione e governo delle istituzioni globalmente           
aderente alle esigenze poste dallo sviluppo dei sistemi                         
agricolo-alimentari regionali.                                                  
2. A tal fine la presente legge:                                                
a) organizza, con i criteri di cui all'art. 3 della Legge 8 giugno              
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), l'esercizio delle            
funzioni amministrative in materia di agricoltura ripartendole fra la           
Regione, le Province e le Comunita' Montane;                                    
b) disciplina gli strumenti della programmazione e pianificazione               
nonche' le forme di consultazione degli enti e dei soggetti                     
rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;                 
c) uniforma e semplifica le procedure inerenti alla concessione degli           
incentivi e all'erogazione di servizi;                                          
d) disciplina il trasferimento alle Province delle strutture                    
organizzative regionali decentrate e del relativo personale.                    
2 bis. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite            
dal DLgs 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme della presente                 
legge.".                                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina