REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 1 settembre 1998, n. 8451

DPR 915/82 - Ditta Gheo Srl con sede in Reggio Emilia - Via Pervilli n. 12 - Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Delibera Giunta regionale n. 5401 del 13/11/1990 e successive proroghe. Decadenza autorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo                     
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6 lett. d), attribuisce alla                  
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o              
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali              
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni             
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni               
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di              
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai             
sensi dell'art. 6 lett. c);                                                     
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello                    
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed             
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il            
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio            
definitivo in discarica controllata;                                            
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato                          
interministeriale di cui all'art.5, del DPR 10 settembre 1982, n. 915           
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 253             
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni               
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema             
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e             
5.3.4 reca disposizioni riquardanti il trasporto di rifiuti tossici e           
nocivi;                                                                         
vista la deliberazione n. 5401 del 13 novembre 1990 e successive                
proroghe, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta              
Gheo Srl con sede in Reggio Emilia, Via Pervilli n. 12, ad esercitare           
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi                 
prodotti da terzi;                                                              
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro                    
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti della Sanita',                      
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e             
di  funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi           
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con              
decreto 26 luglio 1993, n. 392;                                                 
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e              
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva                
dell'autorizzazione;dato atto che la ditta Gheo Srl titolare                    
dell'autorizzazione n. 5401 del 13 novembre 1990 e successive                   
proroghe ha comunicato con lettera prot. n. 16966/AMB del 27 luglio             
1998 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo             
degli smaltitori;                                                               
visto:                                                                          
- che a partire dal 1 luglio 1997 la ditta Gheo Srl e' stata                    
incorporata, tramite atto di fusione, alla ditta Cooperativa                    
Carrettieri La Rinascita Scrl - Via San Biagio n. 60 - Castelnovo di            
Sotto - Reggio Emilia;                                                          
- che con disposizioni del 30 aprile e 24 novembre 1997 il Presidente           
della Sezione regionale Albo smaltitori della regione Emilia-Romagna            
ha iscritto la Coop.va Carrettieri La Rinascita Scrl con il n.                  
BO/1010;                                                                        
- che dalla data del decreto di accettazione delle garanzie                     
finanziarie emesso dal Ministero Ambiente il 22 dicembre 1997 decorre           
l'efficacia del provvedimento d'iscrizione all'Albo degli smaltitori            
n. BO/1010 sopracitato;                                                         
dato atto altresi' che la stessa ditta ha richiesto lo svincolo della           
garanzia finanziaria prestata a questa Amministrazione di cui al                
documento n. 481/71/704260 del 20 febbraio 1996 rilasciato da                   
Assinoco e successiva appendice;                                                
rilevato:                                                                       
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9                 
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione                      
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio                
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici           
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti           
7a e 7b) prevede che la durata della garanzia finanziaria deve essere           
pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale periodo la              
garanzia rimane valida per i successivi due anni e pertanto lo                  
svincolo, previo accertamento dell'Autorita' di controllo preposta,             
potra avvenire dopo due anni dalla data della revoca                            
dell'autorizzazione regionale n. 5401 del 13 novembre 1990 e                    
successive proroghe;                                                            
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia                
della decadenza dell'autorizzazione;                                            
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato sulla Gazzetta                  
Ufficiale - Supplemento ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997 e                  
successiva integrazione;                                                        
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;                                         
vista la deliberazione del Comitato Interministeriale, pubblicata               
sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 253 del 13                  
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;vista la                   
deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile 1996,                 
esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di gestione           
di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale                
Ambiente;                                                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,              
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica             
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della            
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                                   
dato atto della legittimita del presente provvedimento, ai sensi                
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                   
determina:                                                                      
a) di dichiarare decaduta dalla data del 22 dicembre 1997 la ditta              
GHEO Srl con sede in Reggio Emilia, Via Pervilli, 12,                           
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti            
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta              
regionale n. 5401 del 13 novembre 1990 e successive proroghe e che              
pertanto dalla data del 22 dicembre 1997 decorrono i due anni di cui            
in premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;             
b) di comunicare tempestivamente alla ditta interessata le decisioni            
assunte con la presente determinazione;                                         
c) di comunicare tempestivamente all'Amministrazione provinciale di             
Reggio Emilia le decisioni assunte con la presente determinazione.              
d) di dare incarico all'Amministrazione provinciale, in qualita' di             
autorita' preposte al controllo di segnalare entro la data fissata al           
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute                    
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo               
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).                   
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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