DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 1 settembre 1998, n. 8451
DPR 915/82 - Ditta Gheo Srl con sede in Reggio Emilia - Via Pervilli n. 12 - Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Delibera Giunta regionale n. 5401 del 13/11/1990 e successive proroghe. Decadenza autorizzazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6 lett. d), attribuisce alla
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai
sensi dell'art. 6 lett. c);
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio
definitivo in discarica controllata;
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art.5, del DPR 10 settembre 1982, n. 915
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 253
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e
5.3.4 reca disposizioni riquardanti il trasporto di rifiuti tossici e
nocivi;
vista la deliberazione n. 5401 del 13 novembre 1990 e successive
proroghe, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta
Gheo Srl con sede in Reggio Emilia, Via Pervilli n. 12, ad esercitare
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi
prodotti da terzi;
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti della Sanita',
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e
di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con
decreto 26 luglio 1993, n. 392;
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva
dell'autorizzazione;dato atto che la ditta Gheo Srl titolare
dell'autorizzazione n. 5401 del 13 novembre 1990 e successive
proroghe ha comunicato con lettera prot. n. 16966/AMB del 27 luglio
1998 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo
degli smaltitori;
visto:
- che a partire dal 1 luglio 1997 la ditta Gheo Srl e' stata
incorporata, tramite atto di fusione, alla ditta Cooperativa
Carrettieri La Rinascita Scrl - Via San Biagio n. 60 - Castelnovo di
Sotto - Reggio Emilia;
- che con disposizioni del 30 aprile e 24 novembre 1997 il Presidente
della Sezione regionale Albo smaltitori della regione Emilia-Romagna
ha iscritto la Coop.va Carrettieri La Rinascita Scrl con il n.
BO/1010;
- che dalla data del decreto di accettazione delle garanzie
finanziarie emesso dal Ministero Ambiente il 22 dicembre 1997 decorre
l'efficacia del provvedimento d'iscrizione all'Albo degli smaltitori
n. BO/1010 sopracitato;
dato atto altresi' che la stessa ditta ha richiesto lo svincolo della
garanzia finanziaria prestata a questa Amministrazione di cui al
documento n. 481/71/704260 del 20 febbraio 1996 rilasciato da
Assinoco e successiva appendice;
rilevato:
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti
7a e 7b) prevede che la durata della garanzia finanziaria deve essere
pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale periodo la
garanzia rimane valida per i successivi due anni e pertanto lo
svincolo, previo accertamento dell'Autorita' di controllo preposta,
potra avvenire dopo due anni dalla data della revoca
dell'autorizzazione regionale n. 5401 del 13 novembre 1990 e
successive proroghe;
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia
della decadenza dell'autorizzazione;
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Supplemento ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997 e
successiva integrazione;
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;
vista la deliberazione del Comitato Interministeriale, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 253 del 13
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;vista la
deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile 1996,
esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di gestione
di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto della legittimita del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
determina:
a) di dichiarare decaduta dalla data del 22 dicembre 1997 la ditta
GHEO Srl con sede in Reggio Emilia, Via Pervilli, 12,
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta
regionale n. 5401 del 13 novembre 1990 e successive proroghe e che
pertanto dalla data del 22 dicembre 1997 decorrono i due anni di cui
in premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;
b) di comunicare tempestivamente alla ditta interessata le decisioni
assunte con la presente determinazione;
c) di comunicare tempestivamente all'Amministrazione provinciale di
Reggio Emilia le decisioni assunte con la presente determinazione.
d) di dare incarico all'Amministrazione provinciale, in qualita' di
autorita' preposte al controllo di segnalare entro la data fissata al
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani