COMUNICATO
Decreto d'esproprio 15 settembre 1998, prot. n. 14125 - Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di un parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci
Il Sindaco vista la delibera del Consiglio comunale n. 103 in data
19/12/1997, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1
della Legge 1/78 di progetto relativo all'opera di realizzazione di
un parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci ed e'
stato disposto di procedere alla espropriazione per pubblica utilita'
degli immobili in oggetto con l'indicazione delle fonti per il
finanziamento della spesa;
considerato che con deliberazione di Consiglio comunale n.29 del
24/3/1998, esecutiva ai sensi di legge, e' stata dichiarata la
pubblica utilita' nonche' indifferibilita' ed urgenza delle opere
suddette;preso atto che la documentazione della procedura di
espropriazione e' stata depositata presso la Segreteria del Comune di
San Mauro Pascoli;
rilevato che l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti di esproprio
e' stato pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della Provincia
di Forli'-Cesena n. 27 in data 6/5/1998;
accertato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge
non sono state presentate osservazioni;
accertato che i terreni non sono all'interno di zone omogenee di tipo
A, B, C, D di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, definite dallo
strumento urbanistico vigente;
constatato che, al fine della determinazione dell'indennita'
provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree
edificabili ai sensi del terzo comma dell'art. 5-bis della Legge
359/92;
visti i valori agricoli medi determinati ai sensi della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, modificata dalla Legge 10 gennaio 1977, n. 10;
richiamata la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le
integrazioni di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
la Legge 8 agosto 1992, n. 359;
richiamato l'art. 9 della L.R. n. 18 del 24 marzo 1975, cosi' come
modificato dall'art. 3 della L.R. n. 5 del 13 gennaio 1978, con il
quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti
l'espropriazione per pubblica utilita',
decreta:
Art. 1
Si prende atto che nei termini del 21/5/1998, non sono pervenute da
parte degli aventi diritto osservazioni in merito alla espropriazione
in atto.
Art. 2
L'indennita' da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della Legge
865/71, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in
comune di San Mauro Pascoli, necessari per la realizzazione di un
parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci e' indicata
come di seguito:
Identificazione catastale
Partita e ditta proprietaria: Costruzioni edili Paglierani, foglio 7,
mappale 975, superficie ha 3.08, superficie reale di esproprio mq.
308,00, coltura in atto semin. arborato, indennita' provvisoria di
esproprio: totale Lire 400.000.
Art. 3
L'indennita' di cui all'art. 17, secondo comma, della Legge 22
ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente
espropriante nei termini per il pagamento della indennita' di
espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che
coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data
del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata
Legge n. 865.
Art. 4
Il messo comunale e' incaricato della notifica del presente decreto
agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli
atti processuali civili, dandone comunicazione al Sindaco.
I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del
presente decreto devono comunicare all'espropriante ed al Sindaco del
Comune di San Mauro Pascoli, se intendono accettare l'indennita' con
l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Il pagamento delle indennita' accettate dovra' avvenire entro
sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo
di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso
ufficiale di sconto.
Art. 5
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del
presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante
la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per
un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennita' provvisoria.
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario
diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo
di cessione e' determinato in misura tripla rispetto all'indennita'
provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 2.
Art. 6
Il presente decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente
espropriante, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
IL SINDACO
firma illeggibile