COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Decreto d'esproprio 15 settembre 1998, prot. n. 14125 - Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di un parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci

Il Sindaco vista la delibera del Consiglio comunale n. 103 in data              
19/12/1997, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1               
della Legge 1/78 di progetto relativo all'opera di realizzazione di             
un parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci ed e'                
stato disposto di procedere alla espropriazione per pubblica utilita'           
degli immobili in oggetto con l'indicazione delle fonti per il                  
finanziamento della spesa;                                                      
considerato che con deliberazione di Consiglio comunale  n.29 del               
24/3/1998, esecutiva ai sensi di legge, e' stata dichiarata la                  
pubblica utilita' nonche' indifferibilita' ed urgenza delle opere               
suddette;preso atto che la documentazione della procedura di                    
espropriazione e' stata depositata presso la Segreteria del Comune di           
San Mauro Pascoli;                                                              
rilevato che l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti di esproprio            
e' stato pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della Provincia             
di Forli'-Cesena n. 27 in data 6/5/1998;                                        
accertato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge             
non sono state presentate osservazioni;                                         
accertato che i terreni non sono all'interno di zone omogenee di tipo           
A, B, C, D di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, definite dallo                  
strumento urbanistico vigente;                                                  
constatato che, al fine della determinazione dell'indennita'                    
provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree             
edificabili ai sensi del terzo comma dell'art. 5-bis della Legge                
359/92;                                                                         
visti i valori agricoli medi determinati ai sensi della Legge 22                
ottobre 1971, n. 865, modificata dalla Legge 10 gennaio 1977, n. 10;            
richiamata la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le              
integrazioni di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;             
la Legge 8 agosto 1992, n. 359;                                                 
richiamato l'art. 9 della L.R. n. 18 del 24 marzo 1975, cosi' come              
modificato dall'art. 3 della L.R. n. 5 del 13 gennaio 1978, con il              
quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti                
l'espropriazione per pubblica utilita',                                         
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
Si prende atto che nei termini del 21/5/1998, non sono pervenute da             
parte degli aventi diritto osservazioni in merito alla espropriazione           
in atto.                                                                        
Art. 2                                                                          
L'indennita' da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della Legge                
865/71, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in                
comune di San Mauro Pascoli, necessari per la realizzazione di un               
parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci e' indicata             
come di seguito:                                                                
Identificazione catastale                                                       
Partita e ditta proprietaria: Costruzioni edili Paglierani, foglio 7,           
mappale 975, superficie ha 3.08, superficie reale di esproprio mq.              
308,00, coltura in atto semin. arborato, indennita' provvisoria di              
esproprio: totale Lire 400.000.                                                 
Art. 3                                                                          
L'indennita' di cui all'art. 17, secondo comma, della Legge 22                  
ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente             
espropriante nei termini per il pagamento della indennita' di                   
espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che                
coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data              
del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata                
Legge n. 865.                                                                   
Art. 4                                                                          
Il messo comunale e' incaricato della notifica del presente decreto             
agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli              
atti processuali civili, dandone comunicazione al Sindaco.                      
I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del               
presente decreto devono comunicare all'espropriante ed al Sindaco del           
Comune di San Mauro Pascoli, se intendono accettare l'indennita' con            
l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.           
Il pagamento delle indennita' accettate dovra' avvenire entro                   
sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo           
di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso           
ufficiale di sconto.                                                            
Art. 5                                                                          
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del              
presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante             
la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per             
un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennita' provvisoria.                   
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario               
diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo             
di cessione e' determinato in misura tripla rispetto all'indennita'             
provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 2.                         
Art. 6                                                                          
Il presente decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente            
espropriante, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.                  
IL SINDACO                                                                      
firma illeggibile                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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