LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO II
Norme finali
Art. 48
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con
l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di
capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della
necessaria disponibilita': in sede di approvazione del bilancio
annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma
1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, per
gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite
specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di
approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto
disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/77 e successive
modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento
in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento
dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri
del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente
derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi
capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della
disponibilita' finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli
articoli 12 e 20 del DLgs 422/97 ai sensi degli articoli 4, comma 4,
lett. a) e 7, comma 1, della Legge 59/97.
NOTE ALL'ART. 48
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".
2) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citato
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di varazioni generali al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".
Comma 2
3) Il testo degli articoli 12 e 20 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 31.
4) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 4 della Legge 15
marzo 1997, n. 59, citata alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 4
omissis
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle Regioni i compiti di programmazione in materia di
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;
attribuire alle Regioni il compito di definire, d'intesa con gli Enti
locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita'
dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a
quelli minimi siano a carico degli Enti locali che ne programmino
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni siano precedute da
appositi accordi di programma tra il Ministro dei Trasporti e della
Navigazione e le Regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi
siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
omissis".
5) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
citata alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed
Enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministero del Tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il ridimensionamento dell'Amministrazione statale periferica, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
omissis".