REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 40                                                               
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative                               
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di                   
gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle                
norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in            
modo permanente.                                                                
2. Il regolamento e' trasmesso all'ente affidante e assume valore               
dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.                               
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale              
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per            
la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti                   
accertatori.                                                                    
4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:                   
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice            
per il servizio gia' usufruito;                                                 
b) la sanzione amministrativa non inferiore a 40 e non superiore a              
150 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia             
tariffaria; l'importo della sanzione e' arrotondato alle 1.000 lire             
superiori;                                                                      
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo                
abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio              
contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e              
fatta salva l'azione penale.                                                    
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente,            
titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo                
all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il                   
documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purche' il               
documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento            
della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di            
un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo e'           
operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della L.R. 28             
aprile 1984, n. 21.                                                             
6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla               
presente legge, puo' essere effettuato nella misura minima indicata             
alla lettera b) del comma 4 immediatamente nelle mani dell'agente               
accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi             
cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di               
trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente              
postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilita' del                  
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della L.R.                
21/84.                                                                          
7. Le imprese esercenti rendono nota al pubblico la comminatoria                
della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da                     
affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei             
veicoli.                                                                        
8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono            
regolati dagli artt. 8 e seguenti della L.R. 21/84, e sono svolti               
dagli agenti accertatori, incaricati dai gestori. Resta ferma la                
competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma              
dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.                              
9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli               
previsti dall'art. 13 della Legge 689/81, compresi quelli necessari             
per la identificazione del trasgressore, nonche' tutte le altre                 
attivita' istruttorie previste dalla Sezione II del Capitolo I della            
stessa legge e dalla L.R. 21/84.                                                
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,            
come prevede l'art. 13 della L.R. 21/84, l'agente che ha accertato              
l'inadempimento deve inoltrare, nella piu' vicina sede di esercizio,            
rapporto completo di processo verbale di accertamento al gestore per            
i conseguenti adempimenti di legge.                                             
11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della L.R. 21/84, e'             
emessa dal legale rappresentante dell'impresa.                                  
12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre               
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11                
luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di              
una sanzione amministrativa.                                                    
13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del DPR 753/80 che abbiano             
determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali             
delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di Lire           
200.000 a un massimo di Lire 600.000, oltre al risarcimento del danno           
derivante.                                                                      
14. I proventi delle sanzioni, nonche' i rimborsi del prezzo del                
servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale           
contenzioso, sono trattenuti dalle imprese che gestiscono i                     
rispettivi servizi e dagli enti, nel caso di gestione in economia da            
parte degli stessi e registrati in apposita separata voce del conto             
economico.                                                                      
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concernente           
Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di                   
competenza regionale, e' il seguente:                                           
"Art. 13 - Pagamento in misura ridotta                                          
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla                
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione               
commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione             
stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di                  
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e'            
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.                      
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le              
norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non                   
consentivano l'oblazione.                                                       
Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta puo' essere                   
effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali               
intestati alla Regione o agli Enti di cui al precedente articolo 4.             
Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta puo' essere                   
effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente                       
accertatore, con le modalita' previste nell'ordinamento dei                     
rispettivi enti.".                                                              
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e'                    
riportato alla nota 1) del presente articolo.                                   
Comma 8                                                                         
3) Il testo degli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21           
citata alla nota 1) del presente articolo, e' il seguente:                      
"Art. 8 - Accertamento della violazione                                         
La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa              
pecuniaria e' accertata mediante processo verbale.                              
Il processo verbale di accertamento deve contenere:                             
a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;                       
b) le generalita' e la qualifica del verbalizzante e la sua                     
sottoscrizione;                                                                 
c) la generalita' del trasgressore ovvero le generalita' di chi era             
tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18            
o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacita' non               
derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;                             
d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;                    
e) la menzione delle norme che si presumono violate;                            
f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi                
dell'art. 6 della legge statale;                                                
g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore puo'                   
inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti               
dell'articolo 18 della legge statale;                                           
h) la menzione della facolta' di pagamento in misura ridotta, a norma           
del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e                
delle modalita' di pagamento;                                                   
i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.                                 
          Art. 9 - Contestazione                                                
La violazione, quando possibile, deve essere contestata                         
immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle            
ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era               
tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.                
          Art. 10 - Notifica                                                    
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune                
delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della                
violazione devono essere notificati agli interessati; la                        
notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di             
novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel                 
territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti                  
all'estero.                                                                     
Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge              
statale.".                                                                      
4) Il testo dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale, e' il seguente:                        
"Art. 13 - Atti di accertamento                                                 
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni              
per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del                
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle              
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e                    
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata                 
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni              
altra operazione tecnica.                                                       
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che                
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i            
limiti, con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro             
alla polizia giudiziaria.                                                       
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante              
posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione                  
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo               
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.                       
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione                        
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere           
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,               
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono            
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi           
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,               
previa autorizzazione motivata del Pretore del luogo ove le                     
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le                
disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo            
comma dell'articolo 334 del Codice di procedura penale.                         
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento               
previsti dalle leggi vigenti.".                                                 
Comma 9                                                                         
5) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e' citata alla nota 1) del presente            
articolo.                                                                       
Comma 10                                                                        
6) Il testo dell'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e' citato             
alla nota 1) del presente articolo.                                             
Comma 11                                                                        
7) Il testo dell'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, citata               
alla nota 1) del presente articolo, e' il seguente:                             
"Art. 15 - Ordinanza-ingiunzione                                                
Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri              
soggetti individuati ai sensi del precedente art. 9 possono far                 
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto scritti               
difensivi e documenti, nonche' la richiesta di essere sentiti dalla             
stessa autorita'.                                                               
L'autorita' competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti           
esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se            
ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la            
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento: altrimenti           
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.                          
L'ordinanza-ingiunzione e' notificata nel termine rispettivamente di            
novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i            
residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le                  
modalita' indicate nell'art. 14 della legge statale.                            
Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta           
giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione mediante                  
versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se                    
l'interessato risiede all'estero, il termine e' di sessanta giorni.             
E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base            
dei presupposti e secondo le modalita' stabiliti dall'art. 26 della             
legge statale.".                                                                
Comma 12                                                                        
8) Il DPR 11 luglio 1980, n. 753 e' citato alla nota 3) all'art. 28.            
Comma 13                                                                        
9) Il testo dell'art. 29 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, citato alla            
nota 3) all'art. 28, e' il seguente:                                            
"Art. 29                                                                        
L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali,              
gli ambienti delle ferrovie nonche' i loro arredi ed accessori, e'              
soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 15.000 a Lire 45.000.             
La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti           
da chi e' colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del              
risarcimento dell'eventuale danno arrecato.                                     
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto                       
liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, e' subordinato            
al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale              
danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso            
specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della                    
contestazione dell'infrazione.                                                  
Le aziende esercenti hanno facolta', a tale scopo, di determinare               
preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari             
casi a titolo di risarcimento del danno.                                        
Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate           
dai competenti uffici della MCTC o dagli organi delle Regioni o degli           
Enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.                   
Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili             
le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, sempreche' le              
stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio           
in base agli accordi fra le aziende interessate.                                
Negli altri casi, ferma restando la possibilita' del pagamento della            
sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo                  
dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo                
accertamento e notifica.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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