LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO II
Il sistema tariffario e sanzioni amministrative
Art. 39
Sistema tariffario
1. La Regione persegue anche attraverso il sistema tariffario la
massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema
tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e
progressivamente attua la riforma del sistema tariffario
caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e
dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e
integrati.
3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i
corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai
servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie
tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche
al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di
gestione.
5. E' vietata la gratuita' del trasporto, salvo i casi previsti dalla
normativa vigente.