REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

CAPO II                                                                         
Il sistema tariffario e sanzioni amministrative                                 
          Art. 39                                                               
Sistema tariffario                                                              
1. La Regione persegue anche attraverso il sistema tariffario la                
massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.                           
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema              
tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e                          
progressivamente attua la riforma del sistema tariffario                        
caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e                    
dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e                
integrati.                                                                      
3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i              
corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai                
servizi di trasporto pubblico regionale e locale.                               
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie                
tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche             
al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di           
gestione.                                                                       
5. E' vietata la gratuita' del trasporto, salvo i casi previsti dalla           
normativa vigente.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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