LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 38
Interruzione di pubblico servizio
1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per
cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve
altre sanzioni previste dalle norme in vigore, adotta i provvedimenti
indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico
servizio anche in danno e avvalendosi degli impianti e del materiale
del gestore, definendo i conseguenti corrispettivi per l'uso dei
beni.
2. Il provvedimento di requisizione in uso e' notificato nella forma
degli atti giudiziari.
3. Il soggetto titolare del bene requisito entro dieci giorni dalla
notificazione ha facolta' di rifiutare, con atto scritto, l'entita'
del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso e'
determinato secondo il procedimento previsto dalle leggi per il
trasferimento delle imprese.