LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE
CAPO I
Norme organizzative
Art. 37
Regolarita' di esercizio
1. La vigilanza sulla regolarita' del trasporto pubblico regionale e
locale e' svolta dalla Regione e dagli Enti locali secondo le
competenze e deleghe di cui agli artt. 21, 27 e 28. Per regolarita'
si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e
tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di
affidamento.
2. Il gestore del trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi
di un responsabile di esercizio che risponda della regolarita' e
sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente
preposto alla vigilanza dei medesimi.
3. Gli orari dei servizi debbono essere preventivamente sottoposti al
visto dell'ente affidante. Eventuali osservazioni e rilievi sono
comunicati al gestore entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si
intendono vistati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di
orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso
congrue forme di pubblicita'.
4. La localizzazione delle fermate e' stabilita in sede di
affidamento del servizio, avuto riguardo agli interessi generali
degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione. Le
tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei
servizi per le varie destinazioni.
5. I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere
distratti dallo stesso, in via temporanea o definitiva, se non previa
autorizzazione dell'ente affidante, il quale, per i veicoli
acquistati con contributi pubblici, determina, nel rispetto delle
modalita' stabilite dalla Giunta regionale, condizioni e vincoli allo
scopo di garantire pari condizioni di concorrenza.
6. L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di
trasporto non puo' essere inibito o comunque limitato nei riguardi
del gestore, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo
i provvedimenti disposti dalla Magistratura.