REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 35                                                               
Condizioni e vincoli per gli investimenti                                       
1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al               
comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al                  
servizio pubblico di linea, alla mobilita' urbana e alla                        
intermodalita'.                                                                 
2. La quota di contributi gia' erogata a favore di un soggetto al               
quale ne subentri un altro e' considerata ai fini dell'erogazione               
della restante quota al subentrante.                                            
3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate            
con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza                
l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione            
delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da                   
restituirsi ai sensi del comma 4.                                               
4. In caso di cessazione di attivita' o di alienazione del bene                 
oggetto del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire alla             
Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora            
ammortizzata.                                                                   
5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli                  
autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e              
altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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