LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 35
Condizioni e vincoli per gli investimenti
1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al
comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al
servizio pubblico di linea, alla mobilita' urbana e alla
intermodalita'.
2. La quota di contributi gia' erogata a favore di un soggetto al
quale ne subentri un altro e' considerata ai fini dell'erogazione
della restante quota al subentrante.
3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate
con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza
l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione
delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da
restituirsi ai sensi del comma 4.
4. In caso di cessazione di attivita' o di alienazione del bene
oggetto del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire alla
Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora
ammortizzata.
5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli
autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e
altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.