LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 33
Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale;
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti
in contesti specifici aventi carattere di eccezionalita' e
temporaneita'.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi
ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.
3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali,
determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
a) delle caratteristiche della domanda di mobilita', con riferimento
al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle
caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei
singoli bacini di traffico;
c) della necessita' di dare adeguato riconoscimento alle soluzioni
innovative;
d) dell'adozione da parte degli Enti locali di provvedimenti
organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
e) della limitazione temporale dell'intervento.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta
regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle
caratteristiche di eccezionalita' dell'intervento e della durata
delle condizioni che lo motivano.
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale
stabilisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le
fattispecie e le modalita' di revoca.