REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 33                                                               
Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione                            
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale                            
1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:             
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico                
regionale e locale;                                                             
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;              
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti           
in contesti specifici aventi carattere di eccezionalita' e                      
temporaneita'.                                                                  
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi             
ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.                               
3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali,            
determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle                  
lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:                                      
a) delle caratteristiche della domanda di mobilita', con riferimento            
al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;              
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle                   
caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei                
singoli bacini di traffico;                                                     
c) della necessita' di dare adeguato riconoscimento alle soluzioni              
innovative;                                                                     
d) dell'adozione da parte degli Enti locali di provvedimenti                    
organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;                    
e) della limitazione temporale dell'intervento.                                 
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la Giunta             
regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle               
caratteristiche di eccezionalita' dell'intervento e della durata                
delle condizioni che lo motivano.                                               
5.  Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale             
stabilisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di             
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le                   
fattispecie e le modalita' di revoca.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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