LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 32
Contributi per i servizi minimi
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi
minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del
trasporto pubblico regionale e locale.
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di
servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi
di competenza regionale.
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art.
12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle
Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le
competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si
riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000
abitanti.
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la
mobilita', le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i
costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla
programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di
delega.
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente,
in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9
e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di
servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole
di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di
bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico
regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e
documentazione richiesti in conformita' ai modelli anche
informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla
Giunta regionale.
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi
per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti
l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di
costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della
gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle
rispettive competenze, gli enti e le agenzie locali.
7. La Giunta stabilisce le modalita' di controllo, i casi e le
modalita' di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei
contributi.
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la
Giunta regionale e' autorizzata a concedere acconti mensili che non
superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel
bilancio regionale.