REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 32                                                               
Contributi per i servizi minimi                                                 
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi             
minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del                  
trasporto pubblico regionale e locale.                                          
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di                    
servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi             
di competenza regionale.                                                        
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art.             
12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle              
Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione           
superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le                   
competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si            
riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000           
abitanti.                                                                       
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la                
mobilita', le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i             
costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla           
programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di                 
delega.                                                                         
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente,            
in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9            
e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di           
servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole            
di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di               
bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico                   
regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e                   
documentazione richiesti in conformita' ai modelli anche                        
informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla               
Giunta regionale.                                                               
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi              
per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti                
l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di               
costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della             
gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle                 
rispettive competenze, gli enti e le agenzie locali.                            
7. La Giunta stabilisce le modalita' di controllo, i casi e le                  
modalita' di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.           
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei                 
contributi.                                                                     
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la            
Giunta regionale e' autorizzata a concedere acconti mensili che non             
superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel              
bilancio regionale.                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina