LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO II
Competenze e deleghe
Art. 27
Competenze regionali
1. Nella materia del trasporto autofilotranviario la Regione esercita
funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di
finanziamento.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non
espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta
regionale.
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio
dei servizi dal punto di vista della quantita', qualita', efficacia,
efficienza ed economicita' della gestione.