REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

CAPO II                                                                         
Competenze e deleghe                                                            
          Art. 27                                                               
Competenze regionali                                                            
1. Nella materia del trasporto autofilotranviario la Regione esercita           
funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di                 
finanziamento.                                                                  
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non                
espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta                    
regionale.                                                                      
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio            
dei servizi dal punto di vista della quantita', qualita', efficacia,            
efficienza ed economicita' della gestione.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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