LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 25
Forme d'esercizio
1. I servizi autofilotranviari di linea per trasporto persone sono
gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e
regionali.
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari
definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in
relazione a previsioni di economicita', efficienza ed efficacia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della
fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure
concorsuali definite dall'art. 13.