REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 25                                                               
Forme d'esercizio                                                               
1. I servizi autofilotranviari di linea per trasporto persone sono              
gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e                 
regionali.                                                                      
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari              
definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in             
relazione a previsioni di economicita', efficienza ed efficacia.                
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della             
fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure                 
concorsuali definite dall'art. 13.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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