REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

TITOLO III                                                                      
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO                                                    
MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'                                               
CAPO I                                                                          
Disposizioni generali                                                           
          Art. 24                                                               
Classificazione dei servizi                                                     
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto                
autofilotranviario si articolano in:                                            
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate                       
ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati                    
caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a                
comuni diversi;                                                                 
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario                      
preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate,                 
interessanti rispettivamente uno o piu' bacini di traffico anche se             
l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;                    
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il            
territorio della regione e della Repubblica di San Marino.                      
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito                
normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi,               
avente lo scopo di collegare due o piu' localita' ed effettuato con             
itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta                          
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una              
particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina             
una distinta linea.                                                             
3. In relazione alle finalita' e agli utilizzi i servizi di trasporto           
si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non           
di linea.                                                                       
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:                               
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e               
l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione              
variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;                            
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata           
di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti                  
remunerativa del costo effettivo del servizio;                                  
c) di gran turismo, quando abbiano finalita' esclusivamente                     
turistiche con tariffa remunerativa del costo.                                  
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al                  
trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione            
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.                    
Rientrano tra questi:                                                           
a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della Legge 31               
gennaio 1994, n. 97;                                                            
b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del DLgs 422/97;                  
c) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti                 
rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;            
d) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano              
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore                 
stesso, anche se effettuati con una certa frequenza.                            
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 citata              
alla nota 2) all'art. 11, e' il seguente:                                       
"Art. 23 - Deroghe in materia di trasporti                                      
1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri               
abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni                  
montani ed individuati dalle rispettive Regioni, per i quali non sia            
possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti,            
le Regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei             
Comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima                     
necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito                    
regolamento approvato dal Consiglio comunale.".                                 
2) Il testo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 14 del DLgs 19                  
novembre 1997, n. 422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato             
alla nota 1) all'art. 9.                                                        
3) Il testo degli articoli 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21             
concernente Legge quadro per il trasporto di persone mediante                   
autoservizi pubblici non di linea, e' il seguente:                              
"Art. 2 - Servizio di taxi                                                      
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del                
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad             
una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo                   
pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli                 
organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio;            
il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono              
all'interno dell'area comunale o comprensoriale.                                
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1           
la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le Regioni stabiliscono            
idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.              
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti           
per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe           
sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al            
servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di                   
competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione                
interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di                
acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure                   
inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.                        
          Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente                          
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza                 
specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta            
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento           
dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di               
attracco.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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