LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO
MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 24
Classificazione dei servizi
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto
autofilotranviario si articolano in:
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate
ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati
caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a
comuni diversi;
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario
preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate,
interessanti rispettivamente uno o piu' bacini di traffico anche se
l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il
territorio della regione e della Repubblica di San Marino.
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito
normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi,
avente lo scopo di collegare due o piu' localita' ed effettuato con
itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una
particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina
una distinta linea.
3. In relazione alle finalita' e agli utilizzi i servizi di trasporto
si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non
di linea.
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e
l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione
variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata
di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti
remunerativa del costo effettivo del servizio;
c) di gran turismo, quando abbiano finalita' esclusivamente
turistiche con tariffa remunerativa del costo.
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al
trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Rientrano tra questi:
a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della Legge 31
gennaio 1994, n. 97;
b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del DLgs 422/97;
c) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti
rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
d) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore
stesso, anche se effettuati con una certa frequenza.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 5
1) Il testo dell'art. 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 citata
alla nota 2) all'art. 11, e' il seguente:
"Art. 23 - Deroghe in materia di trasporti
1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri
abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni
montani ed individuati dalle rispettive Regioni, per i quali non sia
possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti,
le Regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei
Comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima
necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito
regolamento approvato dal Consiglio comunale.".
2) Il testo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 14 del DLgs 19
novembre 1997, n. 422, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato
alla nota 1) all'art. 9.
3) Il testo degli articoli 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21
concernente Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea, e' il seguente:
"Art. 2 - Servizio di taxi
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad
una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo
pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli
organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio;
il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono
all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1
la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le Regioni stabiliscono
idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti
per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe
sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al
servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di
competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione
interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di
acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure
inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza
specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento
dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di
attracco.".