LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le
infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per
l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le
fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati
sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.
2. La Regione affida la gestione della rete di norma attraverso lo
strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste
dall'art. 13. La durata della concessione e' compresa tra un minimo
di nove anni e un massimo di trenta.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione
determinando le condizioni di funzionalita', sicurezza,
affidabilita', nonche' le condizioni per l'accesso alla rete stessa
nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in
particolare quello della separazione della rete e dei servizi.
4. Il gestore della rete ferroviaria puo' esercitare anche servizi di
trasporto passeggeri e merci, purche' in via non esclusiva, entro i
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale e in particolare dall'art. 23.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 3
La Direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991, e' citata alla nota 1)
all'art. 13.