LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 18
Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale
1. In applicazione della presente legge la Regione puo' istituire
un'Agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui
affidare i seguenti compiti:
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della
gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e
locale, con esclusione dell'aggiudicazione;
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di
servizio e degli accordi di programma;
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualita' dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale;
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la sicurezza
stradale;
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e
coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie
riguardanti i compiti ad essa attribuiti;
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge
e delle disposizioni attuative della stessa.
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico,
nonche' la struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente
regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41.
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca
l'Agenzia puo' stipulare con esperti contratti di diritto privato e
di collaborazione coordinata e continuativa. Puo' altresi' stipulare
convenzioni con societa', enti qualificati e universita' per
l'espletamento di particolari servizi.
5. Il direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di
cui al comma 4 secondo le modalita' e il limite massimo di spesa
fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 3
Il testo dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 concernente
Discipline della dirigenza regionale, e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento
della relativa dotazione organica.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti
culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica
Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'
professionali di particolare qualificazione.
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.".