REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 18                                                               
Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale                            
1. In applicazione della presente legge la Regione puo' istituire               
un'Agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui                  
affidare i seguenti compiti:                                                    
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della              
gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e            
locale, con esclusione dell'aggiudicazione;                                     
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di                
servizio e degli accordi di programma;                                          
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualita' dei servizi            
di trasporto pubblico regionale e locale;                                       
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la sicurezza                    
stradale;                                                                       
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e                  
coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie               
riguardanti i compiti ad essa attribuiti;                                       
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge           
e delle disposizioni attuative della stessa.                                    
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico,             
nonche' la struttura organizzativa dell'Agenzia.                                
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente            
regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre           
1992, n. 41.                                                                    
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca              
l'Agenzia puo' stipulare con esperti contratti di diritto privato e             
di collaborazione coordinata e continuativa. Puo' altresi' stipulare            
convenzioni con societa', enti qualificati e universita' per                    
l'espletamento di particolari servizi.                                          
5. Il direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di            
cui al comma 4 secondo le modalita' e il limite massimo di spesa                
fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.                          
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 concernente            
Discipline della dirigenza regionale, e' il seguente:                           
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante           
contratti a tempo determinato                                                   
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti                
delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di              
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento               
della relativa dotazione organica.                                              
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della            
Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti                  
culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.             
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:               
a) possesso del diploma di laurea;                                              
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica                           
Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o              
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'                    
professionali di particolare qualificazione.                                    
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di                   
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'              
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica                   
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione               
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato                  
relative alle specifiche competenze professionali.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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