LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 17
Tutela degli utenti
1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della
qualita' dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli
interessi dei cittadini-utenti, lo strumento operativo della Carta
dei Servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla
direttiva emanata dal Presidente dei Consiglio dei Ministri in data
27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi
pubblici. La Carta dei Servizi prevede casi di indennizzo agli utenti
derivanti da irregolare erogazione del servizio.
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualita' dei
servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari
gestori.
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce,
con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione
specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di
incentivazione, i tempi di attuazione, le penalita', le modalita' di
monitoraggio e di verifica.