LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 16
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde
l'erogazione di contributi a favore dei gestori.
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli
aspetti economici e operativi, nonche' la quantificazione dei
contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio, secondo le modalita' stabilite dagli artt. 17
e 19 del DLgs 422/97.
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in
riferimento alla durata della programmazione finanziaria della
Regione e degli Enti locali.
4. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto
fra piu' soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del
trasporto pubblico.
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla
Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano
oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti
negli accordi di programma di cui all'art. 12.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
Il testo degli articoli 17 e 19 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 17 - Obblighi di servizio pubblico
1. Le Regioni, le Province e i Comuni, allo scopo di assicurare la
mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del
Regolamento 1191/69/CEE, modificato dal Regolamento 1893/91/CEE,
obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio
di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche
alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi
della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle
tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di
servizi complementari alla mobilita'.".
"Art. 19 - Contratti di servizio
1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra
oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di
validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono
stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita',
al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento
della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla
lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono
nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni
dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento 1191/69/CEE, cosi' come
modificato dall'articolo 1 del Regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel
rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come
fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validita';
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di
esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termine di eta',
manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita'
delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di
trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di
pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti
della struttura tariffaria;
f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla
conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori
dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il
servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella
quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto
di servizio;
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto
dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti
a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso
allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti
importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso
programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di
inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2
e 3 del Regolamento (CEE) 1191/69 ed il Regolamento (CEE) 1893/91,
avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio
e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dall'1
gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a
tal fine, le norme della Direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29
luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in
contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione
annuale.".