REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 16                                                               
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio                           
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde                 
l'erogazione di contributi a favore dei gestori.                                
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli               
aspetti economici e operativi, nonche' la quantificazione dei                   
contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi                   
contratti di servizio, secondo le modalita' stabilite dagli artt. 17            
e 19 del DLgs 422/97.                                                           
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in                   
riferimento alla durata della programmazione finanziaria della                  
Regione e degli Enti locali.                                                    
4. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto            
fra piu' soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del              
trasporto pubblico.                                                             
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla                
Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano             
oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti              
negli accordi di programma di cui all'art. 12.                                  
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo degli articoli 17 e 19 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,              
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 17 - Obblighi di servizio pubblico                                        
1. Le Regioni, le Province e i Comuni, allo scopo di assicurare la              
mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del               
Regolamento 1191/69/CEE, modificato dal Regolamento 1893/91/CEE,                
obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio             
di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche              
alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi                
della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle             
tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di                 
servizi complementari alla mobilita'.".                                         
"Art. 19 - Contratti di servizio                                                
1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra            
oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi                  
tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di                
validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono                
stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita',           
al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.                     
2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento            
della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla               
lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono             
nulli.                                                                          
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni               
dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento 1191/69/CEE, cosi' come              
modificato dall'articolo 1 del Regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel             
rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come           
fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:             
a) il periodo di validita';                                                     
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di                    
esercizio;                                                                      
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termine di eta',            
manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita'           
delle corse;                                                                    
d) la struttura tariffaria adottata;                                            
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di             
trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di            
pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti                
della struttura tariffaria;                                                     
f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla             
conclusione;                                                                    
g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;            
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;                     
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori                 
dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il                   
servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella           
quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto           
di servizio;                                                                    
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto           
dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.                   
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti           
a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso              
allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti               
importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso            
programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle                     
differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di              
inflazione, a parita' di offerta di trasporto.                                  
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2            
e 3 del Regolamento (CEE) 1191/69 ed il Regolamento (CEE) 1893/91,              
avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio           
e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da                
traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di                 
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a partire dall'1            
gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a           
tal fine, le norme della Direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29              
luglio 1991.                                                                    
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore             
del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in               
contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione           
annuale.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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