LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 13
Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione assume come principio la separazione tra
amministrazione e gestione del trasporto pubblico regionale e locale.
2. La Regione assume inoltre, per il trasporto ferroviario, il
principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione
dei servizi, secondo i principi della direttiva 91/440/CEE, da
attuare nei modi e nei limiti previsti dalla normativa statale e
regionale.
3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante
concessione o altro atto di affidamento. Ove esistano ragioni di
opportunita', l'affidamento puo' essere in esclusiva.
4. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata
idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche'
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
5. La scelta dei soggetti e' effettuata, di norma, attraverso
procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita', trasparenza
e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lettera b), del DLgs n. 158 del 1995.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 2
1) La Direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 concerne Direttiva del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Comma 5
2) Il testo della lettera b), comma 1 dell'art. 24 del DLgs 17 marzo
1995, n.158 concernente Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e
93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, e'
il seguente:
"Art. 24 - Aggiudicazione
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli
appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad
uno dei seguenti criteri:
omissis
b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in
base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto,
quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione,
il rendimento, la qualita', le caratteristiche estetiche e
funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza
tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di
approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore
indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine
decrescente dell'importanza che e' loro attribuita, tutti i criteri
che intende applicare.
omissis".