REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

CAPO III                                                                        
Disposizioni comuni                                                             
          Art. 13                                                               
Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale            
1. La Regione assume come principio la separazione tra                          
amministrazione e gestione del trasporto pubblico regionale e locale.           
2. La Regione assume inoltre, per il trasporto ferroviario, il                  
principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione            
dei servizi, secondo i principi della direttiva 91/440/CEE, da                  
attuare nei modi e nei limiti previsti dalla normativa statale e                
regionale.                                                                      
3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei               
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante                      
concessione o altro atto di affidamento. Ove esistano ragioni di                
opportunita', l'affidamento puo' essere in esclusiva.                           
4. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata              
idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche'                 
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo                        
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23            
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.                               
5. La scelta dei soggetti e' effettuata, di norma, attraverso                   
procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita', trasparenza           
e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del buon                   
andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del                    
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore                 
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle            
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le                       
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei                    
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio                
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 24,             
comma 1, lettera b), del DLgs n. 158 del 1995.                                  
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) La Direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 concerne Direttiva del            
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.                    
Comma 5                                                                         
2) Il testo della lettera b), comma 1 dell'art. 24 del DLgs 17 marzo            
1995,  n.158 concernente Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e                
93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 24 - Aggiudicazione                                                       
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o                     
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli            
appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad           
uno dei seguenti criteri:                                                       
omissis                                                                         
b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in           
base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto,             
quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione,             
il rendimento, la qualita', le caratteristiche estetiche e                      
funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza             
tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di             
approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore            
indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine           
decrescente dell'importanza che e' loro attribuita, tutti i criteri             
che intende applicare.                                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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