LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 12
Accordi di programma con gli Enti locali
1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli
Enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione
della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di
interesse pubblico.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli Enti locali,
anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state
costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli Enti locali possono presentare interventi in concorso con
soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti
interessati al governo e alla gestione della mobilita'.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle
parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di
cui all'art. 10, quantita', tempi, modalita' e condizioni dei
trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la
copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono
oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le
associazioni imprenditoriali.