REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 12                                                               
Accordi di programma con gli Enti locali                                        
1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli               
Enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione            
della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di                  
interesse pubblico.                                                             
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli Enti locali,           
anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state                  
costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.                            
3. Gli Enti locali possono presentare interventi in concorso con                
soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti                     
interessati al governo e alla gestione della mobilita'.                         
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle           
parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di           
cui all'art. 10, quantita', tempi, modalita' e condizioni dei                   
trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la            
copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.                               
5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono                 
oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le            
associazioni imprenditoriali.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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