LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 9
Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la
determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita'
dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli artt. 14 e 16
del DLgs 422/97 e inoltre:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e
degli Enti locali;
b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale
dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
c) alla definizione di standard di qualita' e quantita' coerenti con
l'obiettivo della mobilita' sostenibile;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi
modalita' il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della
mobilita';
f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in
particolare per le aree urbane e le zone piu' sensibili, coerenti con
gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi
energetici e dell'inquinamento ambientale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le
organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei
consumatori;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della
circolazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane, nel caso di
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi
della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, possono istituire, d'intesa con la
Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla
Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio
aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a
carico dei bilanci degli Enti locali.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo degli articoli 14 e 16 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 14 - Programmazione dei trasporti locali
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione e sentita, per quanto di
competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Aree urbane, il coordinamento della programmazione delle
Regioni e delle Province autonome con la programmazione dello Stato
definita dal CIPE.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti
locali ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamento
tenendo conto della programmazione degli Enti locali ed in
particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province e, ove
esistenti, dalle Citta' metropolitane, in connessione con le
previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il
fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le
integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar modo
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale,
con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le
Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le
associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei
servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti di servizio
pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento
ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in
territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il
soddisfacimento delle esigenze di mobilita' nei territori stessi, le
Regioni, sentiti gli Enti locali interessati e le associazioni
nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono
individuare modalita' particolari di espletamento dei servizi di
linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di
linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei Comuni montani
o nei territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti possono
essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando
l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio
del trasporto pubblico di persone.
5. Gli Enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del
disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e
dell'articolo 18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete
dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando
il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui
all'articolo 47 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono
risultare nella disponibilita' di soggetti aventi i requisiti per
esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto
di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce
titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli Enti locali
fissano le modalita' del servizio e le relative tariffe e, nella fase
di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria
detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti
che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e
le modalita' per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono
stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
6. Ad integrazione dell'articolo 86 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285,
ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone
di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e'
consentito l'uso proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495,
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, come sostituito dall'articolo 47 del DPR 16 settembre
1996, n. 610, dopo le parole "di linea" sono inserite le seguenti "e
non di linea".
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono
autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze
per servizio di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di
provincia, nonche' dal Comune o dai Comuni nel cui ambito
territoriale l'aeroporto ricade. I Comuni interessati, d'intesa,
disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento
del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di
licenze che ciascun Comune puo' rilasciare proporzionalmente al
bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i
Comuni, provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione
consultiva regionale di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio
1992, n. 21.".
"Art. 16 - Servizi minimi
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti
a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono
a carico del bilancio delle Regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso
ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le Regioni
definiscono, d'intesa con gli Enti locali, secondo le modalita'
stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita'
fra Regioni, quantita' e standard di qualita' dei servizi di
trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze
essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al Regolamento
1191/69/CEE, modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza
dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a
soddisfare le esigenze di traporto considerate, con particolare
attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;
b) scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni
analoghe, sufficienti servizi di traporto, di quella che comporta i
minori costi per la collettivita', anche mediante modalita'
differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e
intermodalita'; dovra', in particolare, essere considerato nella
determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli
elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane, nel caso di
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui
all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono
istituire, d'intesa con la Regione ai fini della compatibilita' di
rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione
stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli
enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio
aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a
carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i
contratti di servizio di cui all'articolo 19.".
Comma 2
2) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'
Montane e disposizioni a favore della montagna.