REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 9                                                                
Servizi minimi                                                                  
1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la              
determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e                           
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita'              
dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli artt. 14 e 16           
del DLgs 422/97 e inoltre:                                                      
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e               
degli Enti locali;                                                              
b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale            
dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;                            
c) alla definizione di standard di qualita' e quantita' coerenti con            
l'obiettivo della mobilita' sostenibile;                                        
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili  a            
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi                
modalita' il servizio stesso sia effettuato;                                    
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della               
mobilita';                                                                      
f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in                 
particolare per le aree urbane e le zone piu' sensibili, coerenti con           
gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi           
energetici e dell'inquinamento ambientale;                                      
g) ai parametri territoriali e di popolazione;                                  
h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le                   
organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei               
consumatori;                                                                    
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della               
circolazione.                                                                   
2. Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane, nel caso di                    
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi           
della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, possono istituire, d'intesa con la            
Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla                
Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio                   
aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a                 
carico dei bilanci degli Enti locali.                                           
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 14 e 16 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422,           
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 14 - Programmazione dei trasporti locali                                  
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e           
le Province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del           
Ministro dei Trasporti e della Navigazione e sentita, per quanto di             
competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento             
per le Aree urbane, il coordinamento della programmazione delle                 
Regioni e delle Province autonome con la programmazione dello Stato             
definita dal CIPE.                                                              
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni:                    
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti                
locali ed in particolare per i piani di bacino;                                 
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamento                
tenendo conto della programmazione degli Enti locali ed in                      
particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province e, ove               
esistenti, dalle Citta' metropolitane, in connessione con le                    
previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il             
fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le                       
integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar modo                
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.                            
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale,            
con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le                   
Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le                   
associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei                 
servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:                          
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;                                      
b) l'integrazione modale e tariffaria;                                          
c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;                   
d) le modalita' di determinazione delle tariffe;                                
e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti di servizio             
pubblico;                                                                       
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;                                      
g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento             
ambientale.                                                                     
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in                  
territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il                    
soddisfacimento delle esigenze di mobilita' nei territori stessi, le            
Regioni, sentiti gli Enti locali interessati e le associazioni                  
nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono            
individuare modalita' particolari di espletamento dei servizi di                
linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese              
che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di                
linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei Comuni montani           
o nei territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti possono           
essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando                
l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio              
del trasporto pubblico di persone.                                              
5. Gli Enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del           
disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e               
dell'articolo 18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete              
dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando             
il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui            
all'articolo 47 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono           
risultare nella disponibilita' di soggetti aventi i requisiti per               
esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto             
di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce            
titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli Enti locali             
fissano le modalita' del servizio e le relative tariffe e, nella fase           
di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria              
detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti             
che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e           
le modalita' per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono                  
stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.           
6. Ad integrazione dell'articolo 86 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285,            
ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone            
di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e'           
consentito l'uso proprio fuori servizio.                                        
7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495,               
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice           
della strada, come sostituito dall'articolo 47 del DPR 16 settembre             
1996, n. 610, dopo le parole "di linea" sono inserite le seguenti "e            
non di linea".                                                                  
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo                
civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono                   
autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze              
per servizio di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di            
provincia, nonche' dal Comune o dai Comuni nel cui ambito                       
territoriale l'aeroporto ricade. I Comuni interessati, d'intesa,                
disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento            
del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di                  
licenze che ciascun Comune puo' rilasciare proporzionalmente al                 
bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i                 
Comuni, provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione            
consultiva regionale di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio               
1992, n. 21.".                                                                  
"Art. 16 - Servizi minimi                                                       
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti           
a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono           
a carico del bilancio delle Regioni, sono definiti tenendo conto:               
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;                                  
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;                                    
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso            
ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;                     
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.           
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le Regioni              
definiscono, d'intesa con gli Enti locali, secondo le modalita'                 
stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita'             
fra Regioni, quantita' e standard di qualita' dei servizi di                    
trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze                    
essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al Regolamento            
1191/69/CEE, modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza            
dei seguenti criteri:                                                           
a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a                 
soddisfare le esigenze di traporto considerate, con particolare                 
attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;                
b) scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni                   
analoghe, sufficienti servizi di traporto, di quella che comporta i             
minori costi per la collettivita', anche mediante modalita'                     
differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e                         
intermodalita'; dovra', in particolare, essere considerato nella                
determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli               
elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.           
3. Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane, nel caso di                    
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui             
all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono           
istituire, d'intesa con la Regione ai fini della compatibilita' di              
rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione           
stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli           
enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio               
aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a            
carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i                   
contratti di servizio di cui all'articolo 19.".                                 
Comma 2                                                                         
2) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'           
Montane e disposizioni a favore della montagna.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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