REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Sezione II
Programmazione del trasporto pubblico
regionale e locale
Art. 8
Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo
generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto
pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo
conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.