REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

          Art. 6                                                                
Programmazione provinciale e di bacino                                          
1. La programmazione della mobilita' delle persone e delle merci si             
articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come           
unita' territoriali entro le quali possa essere programmato anche               
attraverso piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi                  
dell'art. 4, L.R. 6/95 un sistema di trasporto pubblico integrato e             
coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'.                    
2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione               
della mobilita' nel territorio di propria competenza.                           
3. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i             
bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilita' di           
interesse interprovinciale.                                                     
4. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati,                    
individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilita'            
intercomunale.                                                                  
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 concernente               
Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in            
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e                     
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Piani settoriali provinciali                                          
1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale,            
si adeguano e si raccordano ai PTCP.                                            
2. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni                 
incompatibili con il PTCP soltanto mediante l'espressa proposta di              
modificazione dello stesso. In tal caso la Giunta regionale approva             
contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al               
PTCP.".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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