LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 6
Programmazione provinciale e di bacino
1. La programmazione della mobilita' delle persone e delle merci si
articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come
unita' territoriali entro le quali possa essere programmato anche
attraverso piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi
dell'art. 4, L.R. 6/95 un sistema di trasporto pubblico integrato e
coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'.
2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione
della mobilita' nel territorio di propria competenza.
3. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i
bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilita' di
interesse interprovinciale.
4. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati,
individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilita'
intercomunale.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 concernente
Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia, e' il
seguente:
"Art. 4 - Piani settoriali provinciali
1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale,
si adeguano e si raccordano ai PTCP.
2. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni
incompatibili con il PTCP soltanto mediante l'espressa proposta di
modificazione dello stesso. In tal caso la Giunta regionale approva
contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al
PTCP.".