LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 3
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende
l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse
della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola
in:
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi
strettamente connessi;
c) reti e servizi autofilotranviari;
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della
mobilita';
e) impianti e servizi di trasporto a fune;
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.