REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 7 NOVEMBRE 1995, N. 54. MISURE A FAVORE DEL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI

          Art. 2                                                                
Dichiarazione di urgenza                                                        
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma            
2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno             
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 27 gennaio 1998  ANTONIO LA FORGIA                                     
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:              
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2352 del 9 dicembre 1997; oggetto consiliare n. 3075 (VI                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1997;                         
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 209 in data 22 dicembre 1997;                                        
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente.                                                   
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/II.7 del            
15 dicembre 1997 con preannuncio di richiesta di relazione orale in             
aula della consigliera Arianna Bocchini;                                        
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre                
1997, atto n. 114/97;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 134/2.02.02/C.G.              
del 20 gennaio 1998.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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