LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5
MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"
Art. 3
Modifica dell'art. 17 bis della L.R. n. 10 del 1995
1. L'art. 17 bis della L.R. n. 10 del 1995, introdotto con L.R. 28
maggio 1996, n. 17, e' cosi' sostituito:
"Art. 17 bis
Norma transitoria
1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2, puo' essere derogata,
salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10
della presente legge, fino all'entrata in vigore di una nuova
disciplina organica regionale per la valorizzazione
dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge
nazionale sull'associazionismo sociale.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo dell'art. 17 bis della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 citata alla
nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 17 - Norma transitoria
La disposizione di cui all'art. 12, comma 2 si applica a far tempo
dall'1 gennaio 1998, salvo che per l'accesso ai contributi previsti
dagli artt. 9 e 10 della presente legge.".