LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5
MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"
Art. 2
Modifiche dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995
1. La lett. b) del comma 1 e' cosi' sostituita:
"b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri la
democraticita' della struttura, ed in particolare l'elettivita' della
maggioranza dei membri degli Organi di gestione.".
2. Il comma 2 e' cosi' sostituito:
"2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre
operare, attraverso articolazioni strutturate su base associativa, in
almeno quattro province del territorio regionale oppure avere una
presenza minima di quindici associazioni di base o articolazioni
iscritte nell'albo.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lettera b del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 7 marzo
1995, n. 10 citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 13 - Requisiti per l'iscrizione
1. Le associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo devono
avere e documentare i seguenti requisiti:
omissis
b) essere dotate di uno statuto che ssicuri, fatta salva la presenza
minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto
costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in
particolare, l'elettivita' delle cariche;
omissis".
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 13 - Requisiti per l'iscrizione
omissis
2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre
operare in almeno cinque province ed avere sul territorio una
presenza organizzata minima di venti associazioni di base iscritte
all'Albo.
omissis".