REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"

          Art. 2                                                                
Modifiche dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995                                
1. La lett. b) del comma 1 e' cosi' sostituita:                                 
"b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri la                     
democraticita' della struttura, ed in particolare l'elettivita' della           
maggioranza dei membri degli Organi di gestione.".                              
2. Il comma 2 e' cosi' sostituito:                                              
"2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre             
operare, attraverso articolazioni strutturate su base associativa, in           
almeno quattro province del territorio regionale oppure avere una               
presenza minima di quindici associazioni di base o articolazioni                
iscritte nell'albo.".                                                           
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 7 marzo            
1995, n. 10 citata alla nota all'art. 1, era il seguente:                       
"Art. 13 - Requisiti per l'iscrizione                                           
1. Le associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo devono              
avere e documentare i seguenti requisiti:                                       
omissis                                                                         
b) essere dotate di uno statuto che ssicuri, fatta salva la presenza            
minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto             
costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in                      
particolare, l'elettivita' delle cariche;                                       
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10                
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:                                   
"Art. 13 - Requisiti per l'iscrizione                                           
omissis                                                                         
2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre              
operare in almeno cinque province ed avere sul territorio una                   
presenza organizzata minima di venti associazioni di base iscritte              
all'Albo.                                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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