REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 1995                                 
1. La lettera b) del comma 1 e' cassata.                                        
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 7 marzo             
1995, n. 10, concernente Norme per la promozione e la valorizzazione            
dell'associazionismo, era il seguente:                                          
"Art. 7 - Spazi e attrezzature                                                  
1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 11/89 si               
estendono alle associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12,              
anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle             
attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti               
condizioni:                                                                     
omissis                                                                         
b) l'attivita' delle associazioni non deve interferire con                      
l'attivita' ordinaria dell'Ente pubblico;                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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