LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5
MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 1995
1. La lettera b) del comma 1 e' cassata.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo della lettera b del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 7 marzo
1995, n. 10, concernente Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo, era il seguente:
"Art. 7 - Spazi e attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 11/89 si
estendono alle associazioni, iscritte all'Albo di cui all'art. 12,
anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle
attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti
condizioni:
omissis
b) l'attivita' delle associazioni non deve interferire con
l'attivita' ordinaria dell'Ente pubblico;
omissis".